Per il 2021 si allarga il perimetro delle imprese che possono utilizzare il contratto di espansione.
Il contratto d’espansione nasce nel 2019 per favorire il ricambio generazionale e accompagnare le grandi imprese (più di mille dipendenti) coinvolte da processi di riorganizzazione e di reindustrializzazione verso lo sviluppo di nuove competenze e professionalità. Lo strumento consente di gestire esuberi strutturali di personale mediante l’accompagnamento verso la pensione dei lavoratori più anziani, attivando contestualmente percorsi di formazione e di riqualificazione sia del personale in organico, sia di nuovi assunti, per l’apprendimento delle rinnovate dinamiche produttive e delle innovazioni tecnologiche introdotte in azienda. Il contratto di espansione presuppone, quindi, anche l’inserimento in azienda di nuove risorse.
Al contempo, l’impresa viene abilitata ad avvalersi del trattamento straordinario di integrazione salariale per gestire la temporanea riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti in forza. La riduzione media oraria non può superare il 30% dell’orario (giornaliero, settimanale o mensile) dei lavoratori coinvolti, mentre la percentuale di riduzione complessiva per ciascun lavoratore può arrivare fino al 100% nell’intero periodo previsto dal contratto di espansione.
L’articolo 41 del Dlgs 148/2015 ha previsto una procedura di consultazione in sede ministeriale con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o loro Rsu o Rsa) finalizzata alla stipula di un accordo collettivo nel quale siano indicati:
- numero e profili professionali dei lavoratori da assumere con contratto a tempo indeterminato (incluso l’apprendistato professionalizzante);
- la programmazione temporale delle nuove assunzioni;
- la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori coinvolti;
- il numero dei lavoratori per cui è previsto lo scivolo verso la pensione.
Quest’ultima misura è concepita per i lavoratori a cui mancano non più di cinque anni alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o alla pensione anticipata, i quali sottoscrivano un accordo «di non opposizione» alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La cessazione dei rapporti è da inquadrare nella fattispecie dei licenziamenti per riduzione di personale, con conseguente obbligo di attivazione della procedura di licenziamento individuale o collettivo in base al numero concordato dei recessi. In questa fase pandemica può essere validamente utilizzato l’accordo aziendale di incentivo alla risoluzione introdotto dall’articolo 14 del Dl 104/2020.
A fronte della risoluzione, il datore riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione un’indennità mensile (comprensiva di eventuale Naspi) commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore alla data di cessazione. In caso di pensione anticipata, il datore versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo di copertura figurativa Naspi.
La nuova legge di bilancio interviene, come anticipato, su questa disciplina allargando «esclusivamente per il 2021» il perimetro delle imprese che possono utilizzare il contratto di espansione a quelle con organico non inferiore a 500 unità (che possono avvalersi dell’intervento straordinario di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro) e a quelle di organico non inferiore a 250 unità. Il livello occupazionale va calcolato con riferimento al dato complessivo in presenza di aggregazione di imprese stabile con unica finalità produttiva.
Altra novità risiede nella previsione per cui l’indennità mensile a carico del datore è ridotta, per l’intero periodo di spettanza teorica della Naspi (24 mesi), di un importo equivalente alla somma dell’indennità mensile di disoccupazione. Anche il versamento dei contributi utili per la pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla contribuzione figurativa in costanza di Naspi.
Per le imprese con organico superiore a mille unità la riduzione dei versamenti contributivi è allungata di ulteriori 12 mesi (l’importo è calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica dell’indennità Naspi). Questo beneficio presuppone che l’impresa attui piani di riorganizzazione/ristrutturazione di «particolare rilevanza strategica» in linea con i programmi europei e, inoltre, che essa si vincoli a effettuare (almeno) una nuova assunzione per ogni tre lavoratori accompagnati alla pensione.
Inizialmente previste per gli anni 2019 e 2020, le misure del contratto di espansione sono adesso estese a tutto il 2021.
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