La legge 178/2020 (Bilancio 2021) ha disposto la proroga, fino al 31 marzo 2021, del divieto/sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per motivi oggettivi alla quale, come ormai da tradizione, fa pendant la concessione di ulteriori 12 settimane di ammortizzatori sociali con causale Covid-19.
Per effetto di questa ulteriore proroga, il divieto per legge dei licenziamenti cosiddetti “economici”, introdotto dal decreto Cura Italia dal 17 marzo 2020 e confermato, senza soluzione di continuità, da tutti i decreti emergenziali successivi, compirà un anno.
Immutate rispetto alla normativa oggetto di proroga risultano le fattispecie destinatarie della limitazione: fino al 31 marzo 2021 resta, infatti, precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/1991 nonché, a prescindere dalla dimensione occupazionale del datore di lavoro, l’intimazione di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex articolo 3, della legge 604/66, e l’avvio delle relative procedure dinanzi all’Ispettorato del lavoro previste dall’articolo 7.
Oltre a ciò, rimangono ancora sospese tutte le procedure di licenziamento collettivo eventualmente avviate dopo il 23 febbraio 2020 (ma prima del 17 marzo), nonché tutte le procedure di licenziamento individuale in corso alla data di entrata in vigore del primo divieto e riservate agli assunti ante Jobs Act.
Confermate le deroghe, ovvero le fattispecie risolutorie del rapporto di lavoro espressamente escluse dall’ambito applicativo del divieto introdotte dal decreto Agosto, ossia: