Nuova opportunità per l’affrancamento di valore dei terreni e delle partecipazioni (non quotate) posseduti al 1° gennaio 2021 al di fuori del regime d’impresa da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.
Essa permette ai contribuenti di ottenere, con il versamento di una imposta sostitutiva dell’11% sull’intero valore asseverato, la “liberazione” dall’imposta sui redditi gravante sulla plusvalenza implicita nel valore riportato da una perizia giurata di stima redatta da soggetti qualificati.
Tanto il versamento della prima (o unica rata) dell’imposta sostitutiva, quanto l’asseverazione della perizia di stima deve avvenire entro la data del 30 giugno 2021.
Per le partecipazioni, l’imposta sostitutiva dell’11% (da calcolarsi sul valore proporzionale a quello del patrimonio sociale determinato con la perizia asseverata) va confrontata con l’imposizione ordinaria sui capital gain, che attualmente prevede un prelievo indistinto (a sua volta sostitutivo) del 26% sulla plusvalenza, sia per i soci qualificati che non.
Per quanto riguarda le aree, il calcolo è meno diretto, perché dipende da diverse variabili, tra cui:
Infatti, in base agli articoli 67 e 68 del Tuir:
Inoltre, merita di essere considerato che per i terreni edificabili ricevuti per successione o donazione, il costo fiscalmente riconosciuto è quello dichiarato nella relativa dichiarazione (o in seguito definito).
In entrambi i casi, non è consentito al medesimo contribuente revocare la scelta per l’affrancamento anche nell’eventualità di mancata cessione, se non per situazione assolutamente eccezionali. Di conseguenza, all’atto del versamento dell’imposta sostitutiva, è opportuno che il progetto di cessione si trovi a uno stadio abbastanza avanzato.