I “costi in black list” si riferiscono alle spese e ad altri componenti negativi del reddito derivanti da transazioni con controparti estere o entità situate in giurisdizioni fiscali non cooperative. La normativa italiana inizialmente ha introdotto la non deducibilità totale di questi costi, salvo specifiche eccezioni, ad eccezione dei principi generali di rilevanza fiscale dei componenti negativi del reddito. Tuttavia, le norme che disciplinano la deducibilità di queste spese sono state riformate attraverso importanti interventi legislativi avvenuti nel 2015 e nel 2016. In particolare, il Decreto internazionalizzazione ha stabilito che questi costi fossero deducibili entro i limiti del valore normale dei beni acquisiti, a condizione che fossero riferiti a transazioni effettive e il contribuente potesse dimostrare il reale interesse economico ottenuto. Inoltre, la Legge di Bilancio 2016 ha completamente abrogato le norme precedenti, il che significa che questi costi sono stati considerati deducibili secondo i criteri generali contenuti nell’articolo 109 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), a partire dal 1° gennaio 2016.
Tuttavia, la Legge di Bilancio 2023 reintroduce la precedente limitazione alla deducibilità di queste spese e altri componenti negativi del reddito. I costi e gli altri componenti negativi del reddito derivanti da transazioni con società residenti o entità situate in giurisdizioni fiscali non cooperative sono deducibili fino al loro valore normale, determinato secondo l’articolo 9, ad eccezione delle transazioni che possono dimostrare un effettivo interesse economico e una reale esecuzione. I costi e gli altri componenti negativi del reddito deducibili secondo il primo periodo del presente comma e secondo il periodo precedente sono indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente ha 90 giorni dalla data dell’avviso pertinente per fornire la prova necessaria dell’interesse economico ottenuto.
Se l’amministrazione fiscale ritiene che le prove presentate siano inadeguate, deve fornire motivazioni specifiche nell’avviso di accertamento. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle transazioni con entità non residenti soggette all’articolo 167 che riguarda le disposizioni per le società controllate estere.
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