Legge di bilancio 2025 e NASpI: l’INPS definisce il nuovo requisito contributivo

Dal 1° gennaio 2025, accedere all’indennità di disoccupazione NASpI comporta un nuovo vincolo contributivo, introdotto con l’articolo 1, comma 171, della legge di bilancio 2025. Si tratta di una modifica strutturale che impatta in modo significativo le domande presentate in seguito a cessazione involontaria del rapporto di lavoro, se nei dodici mesi precedenti il lavoratore aveva lasciato volontariamente un altro impiego a tempo indeterminato. L’INPS, con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, ha fornito istruzioni dettagliate su come interpretare e applicare questa nuova condizione.

Il principio di fondo è semplice, ma ad alto impatto operativo: se il lavoratore si è dimesso volontariamente da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – o ha concluso tale rapporto con risoluzione consensuale – nei dodici mesi precedenti la perdita involontaria dell’attuale impiego, per ottenere la NASpI dovrà aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione in quell’intervallo di tempo. La ratio è chiaramente di natura antielusiva, per evitare che un lavoratore acceda alla prestazione dopo aver volontariamente abbandonato un precedente impiego senza una reale condizione di bisogno.

Rimangono tuttavia escluse da questa restrizione le dimissioni per giusta causa, le risoluzioni consensuali avvenute nell’ambito delle procedure di conciliazione previste dalla normativa vigente, e le dimissioni rassegnate durante il periodo protetto della maternità o paternità. In questi casi, il lavoratore è considerato comunque in stato di disoccupazione involontaria e la NASpI resta pienamente accessibile, anche senza le tredici settimane richieste dalla nuova norma.

L’INPS ha chiarito che il requisito si applica solo se il rapporto di lavoro da cui ci si è dimessi era a tempo indeterminato, mentre il rapporto di lavoro terminato involontariamente, per il quale si presenta la domanda, può essere anche a tempo determinato. Si introduce così un nuovo periodo di osservazione – definito “interstiziale” – all’interno del quale il lavoratore deve far valere almeno tredici settimane di contribuzione effettiva. Ai fini di questo calcolo, sono valide le settimane retribuite con contribuzione ordinaria, ma anche i contributi figurativi da maternità, i periodi di congedo parentale indennizzato, i periodi di lavoro all’estero convenzionato, e – se convertiti correttamente – i contributi agricoli.

Questa novità impone maggiore attenzione nella gestione delle transizioni occupazionali, soprattutto per chi valuta di interrompere volontariamente un contratto a tempo indeterminato. L’assenza del requisito “interstiziale” bloccherebbe infatti l’accesso alla NASpI, anche se gli altri parametri contributivi previsti dalla normativa generale sono soddisfatti. Il diritto alla prestazione, una volta verificato il nuovo requisito, continua invece a essere calcolato con le regole ordinarie, senza modifiche alla durata o alla misura dell’indennità.

 

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