Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio Italiana 2023 riguardo la tassazione delle plusvalenze sulla vendita di interessi esteri il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati in Italia?
La Legge di Bilancio Italiana 2023 ha introdotto importanti modifiche nella tassazione dei beni immobili. Tra queste, è importante menzionare la modifica dell’articolo 23 del Codice Tributario Italiano (TUIR), che ha introdotto il nuovo paragrafo 1-bis. Questa disposizione stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla vendita di interessi in entità e società estere, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati in Italia, sono considerate prodotte in Italia ai fini fiscali. La disposizione non si applica alla vendita di titoli negoziati su mercati regolamentati.
Inoltre, la Legge di Bilancio ha modificato la portata di applicazione dell’articolo 5, comma 5 del Decreto Legislativo n. 461/1997, che esenta dall’imposizione fiscale in Italia determinati tipi di reddito derivati da residenti in paesi “white list” o investitori istituzionali stranieri, comprese le plusvalenze derivanti dalla vendita di interessi in società. Tuttavia, con l’introduzione della Legge di Bilancio 2023, questa esenzione non si applica più agli interessi non qualificati in società non quotate, sia italiane che estere, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati in Italia.
Questi cambiamenti sono stati introdotti per allineare il regime fiscale interno alle evoluzioni internazionali riflettute nel Modello di Convenzione dell’OCSE e nella Convenzione Multilaterale sulle Misure relative alle Convenzioni fiscali per prevenire il fenomeno della base erosa e della spesa artificiosa (BEPS), che l’Italia ha firmato nel 2017 ma deve ancora ratificare.
A partire dal 1° gennaio 2023, i non residenti che vendono interessi in entità o società estere, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati in Italia, sono soggetti a una tassa sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata. La tassa si applica se il valore dell’interesse deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia per più della metà dei 365 giorni precedenti la vendita. Tuttavia, la vendita di titoli negoziati su mercati regolamentati è esclusa dalla tassazione.
La nuova disposizione solleva alcuni dubbi interpretativi, soprattutto riguardo alla determinazione del valore dell’entità il cui interesse viene venduto. Non è ancora chiaro se il criterio di valutazione debba essere il valore contabile o il valore di mercato. Se si sceglie il valore di mercato, la transazione potrebbe diventare eccessivamente costosa e complessa dal punto di vista della conformità.
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