Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: cambiano criteri e risarcimenti

Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: dopo la Consulta, il risarcimento può arrivare a 18 mensilità. Scopri criteri e rischi.

 

Dopo la sentenza 118/2025 della Corte costituzionale, i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese subiscono un cambio di paradigma. Viene meno il tetto massimo di 6 mensilità previsto per le tutele crescenti nei confronti dei nuovi assunti e si apre la strada a un risarcimento più articolato e personalizzato, fino a 18 mensilità, secondo una valutazione rimessa al giudice.

Fino ad oggi, il sistema era chiaro: per le imprese che non superano i 15 dipendenti per unità produttiva (o 60 complessivi) il licenziamento illegittimo comportava una mera tutela indennitaria, esclusa quella reale, tranne nei casi di nullità. La legge 604/1966 (articolo 8) e il successivo Dlgs 23/2015 avevano mantenuto per i nuovi assunti un impianto analogo: risarcimento tra 3 e 6 mensilità, dimezzato rispetto al massimo previsto per le grandi imprese.

La pronuncia della Consulta cancella il limite massimo, consentendo ai giudici di riconoscere un risarcimento fino a 18 mensilità. Il dato normativo cambia, ma cambia anche il modo di valutare le circostanze: non solo dimensioni occupazionali, ma anche fatturato, patrimonio, volume d’affari, comportamento delle parti e anzianità di servizio.

Il Tribunale della Spezia, con la sentenza 241/2025, ha applicato il nuovo quadro liquidando 8 mensilità a un lavoratore licenziato per ragioni oggettive ritenute infondate. Il giudice ha posto l’accento sul comportamento del datore di lavoro, sulla specificità del caso e sul principio della personalizzazione del danno, ritenendo che il dato occupazionale sia ormai meno determinante rispetto a parametri economici più concreti.

Esempio pratico Un dipendente di una società con 12 addetti viene licenziato per asserite ragioni economiche. La motivazione si rivela pretestuosa e il tribunale riconosce l’illegittimità. In applicazione del nuovo indirizzo, il giudice considera il fatturato rilevante dell’impresa (oltre 3 milioni annui) e il comportamento strumentale del datore di lavoro per determinare un risarcimento di 10 mensilità, ben oltre la soglia precedentemente invalicabile.

Effetti operativi Le piccole imprese non possono più considerare il rischio di contenzioso come limitato a sei mensilità. La valutazione del giudice diventa centrale e la quantificazione si estende fino a 18 mensilità. Ciò impone una revisione radicale delle politiche di gestione del personale e della documentazione di supporto alle scelte espulsive.

Beneggi e Associati assiste imprese e datori di lavoro nell’adeguamento contrattuale e procedurale, aiutando a prevenire il rischio di contenziosi attraverso un approccio rigoroso, documentato e coerente con i nuovi criteri interpretativi. In un contesto giurisprudenziale in evoluzione, la prudenza operativa è più che mai una strategia.

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