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Liquidità, i 30 mila euro si restituiscono in 15 anni

 

Il rimborso dei prestiti fino a 30 mila euro può essere spostato a 15 anni e le imprese che non hanno ancora richiesto questo prestito hanno questo nuovo arco temporale per effettuare il rimborso. È la novità principale prevista dalla legge di Bilancio per il 2021, a favore di oltre un mln di pmi che hanno già utilizzato la garanzia dello Stato al 100% per ottenere un finanziamento fino a 30 mila euro, rimborsabile in 10 anni.

 

I fruitori sono le pmi e le persone fisiche esercenti attività di impresa, di arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti, nonché di persone fisiche esercenti attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K del codice Ateco. Il requisito che deve accomunarle è che l’attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19. Questo deve essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione.

 

La legge di Bilancio 2021 prevede che i finanziamenti fino a 30 mila euro, concessi alle pmi che ne avevano le caratteristiche come risultante da auto dichiarazione, possono avere durata fino a quindici anni. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti, già concessi può chiedere il prolungamento delle rate fino alla durata massima di 15 anni, con il solo adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Con la legge cambia il tasso dell’operazione che passa da «non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%» a un tasso che «non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento».

 

La possibilità di richiedere un finanziamento di 30 mila euro a 15 anni si apre anche per tutti coloro che non lo hanno ancora fatto. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di pmi e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata.

 

Tali finanziamenti devono prevedere che l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi. L’importo della richiesta non deve essere superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione.

 

La norma prevede espressamente che la garanzia venga rilasciata a fronte di nuovi finanziamenti e che le risorse devono riguardare finanziamenti aggiuntivi e non possono essere utilizzate per ripianare posizioni pregresse debitorie. L’art. 13 comma 1, lettera m) del decreto legge n. 23/2020 specifica che nel rapporto tra istituto finanziatore e impresa richiedente si ha un nuovo finanziamento quando, a seguito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato deve risultare superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto.

 

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