Locazioni commerciali, prorogato il tax credit

 

Il Decreto Ristori estende il bonus locazioni previsto dal Decreto Rilancio. In particolare, il credito d’imposta viene applicato anche a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Sono, però, previste alcune particolari disposizioni che attengono all’ambito soggettivo di applicazione della disposizione che differenziano questo beneficio da quello goduto nei mesi passati.

 

Il credito d’imposta spetta solo ai soggetti operanti nei settori economici riportati nella tabella dei Codici Ateco allegata al Decreto Ristori. È agevole notare che i settori economici interessati richiamano quelli per i quali il Dpcm 24 ottobre 2020 ha disposto la chiusura o le limitazioni di orario di apertura. Nell’elenco sono incluse anche quelle attività che, già a legislazione vigente, sono destinatarie della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo (ci riferiamo alle strutture alberghiere e agrituristiche e alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator). Evidentemente questi ultimi soggetti non possono cumulare le due agevolazioni, ma potranno godere del credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda nella misura maggiorata del 50% rispetto all’ordinario 30% e, qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti con i propri limiti percentuali.

 

È escluso dall’agevolazione l’imprenditore individuale che, in data anteriore al primo gennaio 2020, risulta aver concesso in affitto o usufrutto l’unica azienda, in quanto non può essere annoverato tra gli operatori economici. Tra i soggetti beneficiari sono inclusi anche gli esercenti attività di lavoro autonomo (è il caso, ad esempio, delle guide turistiche e di artisti teatrali), sebbene la norma nel testo richiami solo le “imprese”.

 

I soggetti identificati fruiscono del credito d’imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

 

La norma non specifica come stabilire l’esercizio di attività nei citati settori economici. Diversamente da quanto previsto dall’articolo 1, Dl 137/2020 – in relazione al contributo a fondo perduto spettante ai medesimi soggetti – che prevede l’esercizio in via prevalente di tali attività (nello stesso modo l’articolo 13, comma 2, per l’esonero dei contributi previdenziali), nell’articolo 8 in esame viene detto che il tax credit locazioni spetta alle imprese (id est, “ai soggetti”) “operanti nei settori riportati nella tabella”. Ci si pone quindi il problema se il bonus spetta anche agli operatori economici che esercitano tali attività solo in via marginale, o solo perché hanno segnalato il codice Ateco (principale o secondario) all’Amministrazione finanziaria, oppure se il bonus spetta a coloro che esercitano tale attività in via prevalente (es. sulla base dei ricavi). Ma in quest’ultimo caso occorre capire se la prevalenza va guardata in relazione all’anno 2019, all’anno 2020 (i cui dati non sono ancora definitivi) oppure ai mesi ottobre, novembre e dicembre 2020 (quelli che consentono la fruizione dell’agevolazione).

 

AMBITO OGGETTIVO: Il credito d’imposta spetta a fronte del pagamento di canoni di:

  • locazione di immobili a uso non abitativo;
  • affitto di aziende comprensive di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il beneficio in commento spetta anche a fronte del pagamento dei canoni di sublocazione. La sintetica norma del Decreto Ristori rinvia all’articolo 28 del Decreto Rilancio per estendere ad alcuni mesi il bonus relativamente ai canoni, come detto, di locazione e di affitto di aziende. Non richiama, come ha fatto il Decreto Rilancio, i canoni “di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo” (comma 1 dell’articolo 28), né i “contratti di servizi a prestazioni complesse” (comma 2 dell’articolo 28). Si limita, invece, ad individuare come agevolabili i canoni derivanti da contratti di locazione (non si citano, quindi, i contratti di leasing o di concessione, di cui al comma 1) o di affitto di aziende (non si citano, quindi, i contratti di servizi a prestazioni complesse, di cui al comma 2).

 

CONDIZIONI DA SODDISFARE: Non è previsto alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi. Resta ferma la condizione relativa al fatturato prevista dall’articolo 28, Dl 34/2020.

 

Condizioni per la spettanza del bonus

Volume dei ricavi Calo del fatturato
Nessuna limitazione È richiesto che sia consuntivata una riduzione di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto a ciascuno dei corrispondenti mesi dell’anno 2019.

 

Così per le nuove attività: Dato l’espresso richiamo alle disposizioni, in quanto compatibili, dell’articolo 28, Dl 34/2020 le imprese che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019 possono godere del bonus in esame. La necessità di dimostrare la riduzione del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno 2020, rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente, non sussiste per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019. In tal caso il credito d’imposta spetta in ogni caso anche se il fatturato non è concretamente diminuito.

 

Il credito d’imposta spetta con riferimento al singolo mese solo se c’è il calo richiesto in relazione al medesimo periodo.

 

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA: Il credito d’imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:

  • 60%dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
  • 30%dei canoni per affitto d’azienda.

 

Non essendo previsto il requisito del volume dei ricavi, le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019 – le quali con il Decreto Rilancio (comma 3-bis dell’articolo 28) potevano fruire di un credito d’imposta nella misura del 20% del canone di locazione e del 10% del canone di affitto di azienda – fruiranno con il Decreto Ristori di un maggior beneficio.

 

FRUIZIONE DEL BONUS: Il credito d’imposta matura dopo l’intervenuto pagamento del canone. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre diverse modalità.

 

Pagamento nel 2020: Tra le condizioni della norma originaria valide anche per il nuovo bonus resta quella secondo cui il canone deve essere pagato nel 2020; condizione assai poco praticabile soprattutto per l’importo di dicembre. Se è vero, infatti, che anche per il nuovo credito è consentita la cessione al proprietario in pagamento del canone, resta il fatto che si rende comunque necessario saldare la quota residua non coperta bonus (in genere il 40%). Uno spiraglio sembra giungere dalla relazione ministeriale che afferma che il canone di dicembre potrà essere pagato anche nel 2021, ma di questa indicazione non vi è traccia né nel decreto Ristori né nel Dl 34/20. È auspicabile che il testo venga modificato in sede di conversione. Anche il nuovo credito di imposta (sia quello del Ristori che quello del Ristori bis) rientra tra gli incentivi cui si applicano i limiti comunitari delle misure di aiuto del periodo pandemico, di cui alla comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 (800 mila euro complessivi).

 

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