Nell’impiego privato, l’orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo in caso di assenza per malattia è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.
La nuova disposizione – che è entrata in vigore il 22 gennaio 2016 – stabilisce che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile a una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita, a condizione che tali patologie risultino da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, a condizione che l’invalidità abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa, in misura pari o superiore al 67 per cento.