Manovra 2026: fine della sospensione mensile nei rinnovi dell’Assegno di inclusione, ma prima mensilità dimezzata

Con l’articolo 1, commi 62–64 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la Manovra 2026 modifica parzialmente il meccanismo dell’Assegno di inclusione (ADI), la misura nazionale di contrasto alla povertà introdotta nel 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza.

L’intervento risponde alle criticità evidenziate nel primo anno di applicazione e mira a garantire maggiore continuità economica alle famiglie beneficiarie, con un aggiustamento selettivo degli importi e delle tempistiche.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2026

  1. Stop alla sospensione obbligatoria di un mese tra i cicli
    Non sarà più prevista la pausa di 30 giorni tra un ciclo e l’altro. I nuclei che completano i primi 18 mesi di beneficio e ne richiedono il rinnovo, in presenza dei requisiti, riceveranno l’assegno senza interruzioni temporali.

  2. Importo dimezzato nella prima mensilità di rinnovo
    In compensazione alla maggiore continuità, l’importo riconosciuto nella prima mensilità del nuovo ciclo sarà ridotto del 50% rispetto all’importo ordinario. Dalla seconda mensilità, il valore tornerà pieno.

  3. Invariati i requisiti di accesso e la durata massima
    Resta confermata la durata di 18 mesi rinnovabili, previo mese di sospensione (ora abolito) e conferma della sussistenza dei requisiti: ISEE inferiore a 9.360 euro, presenza di minorenni, over 60, disabili o persone in condizione di svantaggio sociale.

Il cambiamento incide sull’organizzazione familiare e sull’assistenza fiscale, richiedendo puntuale calendarizzazione delle richieste di rinnovo e aggiornamento delle pratiche ISEE e ADI in scadenza.

Esempi

Esempio 1 – Nucleo con minori che rinnova dopo 18 mesi
Una famiglia con due figli minori ha percepito 550 euro al mese per 18 mesi, fino a ottobre 2026.
→ Presenta domanda di rinnovo entro novembre. Con le nuove regole, riceve 275 euro (50%) a dicembre 2026, senza alcuna sospensione. Da gennaio 2027 l’importo torna a 550 euro.

Esempio 2 – Persona over 60 sola
Un pensionato di 63 anni vive da solo con un ISEE di 6.200 euro e riceve 400 euro mensili.
→ Dopo i primi 18 mesi, la domanda di rinnovo viene accolta senza interruzione. Per il primo mese del nuovo ciclo percepisce 200 euro, poi torna all’importo originario.

Esempio 3 – Ritardo nella richiesta di rinnovo
Un nucleo non presenta la domanda entro la scadenza dei 18 mesi.
→ In questo caso, pur in assenza della sospensione obbligatoria, il pagamento riprende solo dopo la data di effettiva richiesta, con applicazione della mensilità ridotta nella prima erogazione.

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Tiziano Beneggi

Gennaio 10, 2026

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