Con la Legge di bilancio 2026 il legislatore introduce una modifica rilevante al trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di beni strumentali, incidendo direttamente sulle modalità di imputazione temporale del reddito imponibile.
L’intervento riguarda in particolare l’articolo 86 del TUIR, ridefinendo il regime applicabile alle plusvalenze diverse da quelle qualificate come participation exemption e rafforzando il principio di tassazione integrale nell’esercizio di realizzo.
Nuovo criterio di tassazione delle plusvalenze
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali concorrono, come regola generale, alla formazione del reddito imponibile per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate.
Viene tuttavia confermata la possibilità, su opzione del contribuente, di rateizzare la tassazione in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, entro un limite massimo di quattro esercizi complessivi, a condizione che il bene o l’azienda ceduta sia stata posseduta per almeno tre anni.
La scelta per la rateizzazione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in mancanza di indicazione, la plusvalenza è interamente tassata nell’esercizio di realizzo.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
La disciplina interessa imprese individuali, società di persone e società di capitali, con riferimento ai beni strumentali materiali e immateriali iscritti tra le immobilizzazioni. Rientrano nel perimetro applicativo anche le cessioni di aziende o rami d’azienda, per le quali il legislatore conferma la possibilità di ripartizione temporale del carico fiscale, purché ricorrano i requisiti di possesso minimo.
Restano escluse dalla nuova disciplina le plusvalenze che rientrano nel regime di esenzione PEX, per le quali continuano ad applicarsi le regole specifiche previste dagli articoli 87 e seguenti del TUIR.
Effetti sulla pianificazione fiscale
L’impatto della Manovra 2026 è significativo sul piano della programmazione delle operazioni straordinarie e della gestione degli investimenti. La tendenziale rigidità del principio di tassazione immediata rende più rilevante la valutazione preventiva del momento di dismissione dei beni strumentali, soprattutto in presenza di plusvalenze latenti di importo rilevante.
La possibilità di rateizzazione mantiene una funzione di attenuazione finanziaria dell’impatto fiscale, ma richiede una pianificazione accurata, considerato il limite temporale massimo e l’obbligo di indicazione formale in dichiarazione.
Coordinamento con gli acconti d’imposta
La nuova disciplina produce effetti anche sul calcolo degli acconti per il periodo d’imposta successivo. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’imposta del periodo precedente deve essere ricalcolata come se le nuove disposizioni fossero già state applicate, con potenziali incrementi dell’acconto dovuto in presenza di plusvalenze rilevanti.
Questo aspetto impone particolare attenzione nella gestione delle liquidità aziendali e nella stima degli oneri fiscali futuri.
Considerazioni
Le modifiche introdotte dalla Manovra 2026 rendono centrale il ruolo dell’analisi preventiva nelle operazioni di cessione di beni strumentali. La valutazione dell’impatto fiscale, della convenienza della rateizzazione e degli effetti sugli acconti diventa un passaggio imprescindibile nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa.
In un contesto di progressivo rafforzamento della tassazione immediata, la corretta pianificazione temporale e fiscale delle dismissioni assume un rilievo strategico per la sostenibilità finanziaria delle operazioni.