La Legge di bilancio 2026 introduce una nuova ritenuta sui pagamenti tra soggetti IVA, comunemente definita “ritenuta universale B2B”. La misura amplia il sistema delle ritenute fiscali ai corrispettivi di reddito d’impresa, affiancandosi ai meccanismi di tracciabilità già esistenti e inserendosi nel percorso di attuazione della riforma fiscale.
Ambito oggettivo della ritenuta
La ritenuta si applica ai pagamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività d’impresa, quando il percipiente è un soggetto residente o una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti.
Il prelievo opera sul corrispettivo, al netto dell’IVA, ed è effettuato dal soggetto che esegue il pagamento, che assume il ruolo di sostituto d’imposta.
Decorrenza temporale
La ritenuta universale B2B non si applica immediatamente nel 2026.
La decorrenza è fissata:
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dal 1° gennaio 2028 per i pagamenti effettuati da tale data in avanti.
Il momento rilevante è quello del pagamento, indipendentemente dalla data di emissione della fattura o di effettuazione dell’operazione.
Aliquote applicabili
La Manovra 2026 prevede un’aliquota progressiva nel tempo:
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0,5% per i pagamenti effettuati nel 2028;
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1% per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2029.
La ritenuta è operata a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovute dal soggetto che subisce il prelievo.
Soggetti interessati ed esclusioni
La ritenuta si applica in via generale ai pagamenti B2B, salvo esclusioni espresse. In particolare, la ritenuta non è dovuta quando il percipiente:
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aderisce al concordato preventivo biennale;
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rientra nel regime di adempimento collaborativo.
Sono inoltre previste esclusioni e modalità operative demandate a specifici provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate, finalizzati a evitare duplicazioni di prelievo e a coordinare la misura con altri istituti fiscali.
Natura della ritenuta e recupero dell’imposta
La ritenuta non costituisce un’imposta definitiva, ma un acconto.
Il soggetto che la subisce matura un credito d’imposta utilizzabile:
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in compensazione;
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in sede di dichiarazione dei redditi.
La misura non incide sulla determinazione del reddito, ma anticipa temporalmente il prelievo.
Impatto operativo per le imprese
Dal punto di vista operativo, la ritenuta universale B2B comporta:
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nuovi adempimenti in capo ai soggetti pagatori;
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l’obbligo di verificare lo status fiscale del fornitore;
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un impatto sulla liquidità immediata dei soggetti percipienti, per effetto del differimento del recupero dell’imposta.
Per le imprese con elevata rotazione dei flussi finanziari o con margini contenuti, la gestione dei crediti derivanti dalla ritenuta diventa un elemento strutturale della pianificazione finanziaria.
La ritenuta universale sui pagamenti B2B rappresenta un’evoluzione del sistema di controllo fiscale basata sull’anticipazione del prelievo e sulla tracciabilità dei flussi. Pur con aliquote contenute, la misura introduce un presidio permanente sui pagamenti tra imprese e richiede un adeguamento dei processi amministrativi e contabili.