Avvisi bonari Controlli automatizzati, con mini-sanzione al 3%: Tregua fiscale per gli avvisi bonari ricevuti dai contribuenti per gli errori emersi dai controlli automatizzati del Fisco. I contribuenti potranno definire con modalità agevolate le somme dovute e contestate bonariamente dall’amministrazione finanziaria e relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Per queste somme dovute il termine di pagamento non deve essere ancora scaduto alla data di entrata in vigore del 1° gennaio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a questa data. Per la definizione agevolata sarà necessario versare le imposte e i contributi previdenziali dovuti, accompagnati dagli interessi e dalle somme aggiuntive, nonché dalle sanzioni ultraridotte al 3% contro il 30% ridotto a un terzo.
Errori formali Irregolarità sanate con 200 euro: Sanabili anche irregolarità , infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, comunque che non rilevano nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di questi tributi, sempre che commesse fino al 31 ottobre 2022. Per chiudere il conto e rimuovere l’errore meramente formale si dovrà pagare una somma a forfait di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Ravvedimento speciale Rate con interessi al 2% annuo: Chance ravvedimento speciale per tutti i tributi amministrati dalle Entrate e che riguardano dichiarazioni 2022 relative ai redditi del 2021 e a periodi d’imposta precedenti. Per accedere al nuovo ravvedimento in deroga a quello ordinario si dovrà versare un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il pagamento potrà essere rateizzato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Su quelle successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. La regolarizzazione è possibile solo se le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari da controlli automatizzati.
Accertamenti Sanzioni a un diciottesimo: Sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo per gli accertamenti con adesione. Si possono sanare processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché gli avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. Lo stesso taglio alle sanzioni a un diciottesimo è applicato anche agli atti di accertamento con adesione notificati al contribuente per gli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. La norma esclude qualsiasi forma di compensazione.
Liti pendenti Definizione anche con le Dogane: La definizione agevolata delle liti pendenti riguarderà anche le controversie in cui è parte l’agenzia delle Dogane. Il deposito della documentazione attestante l’adesione alla procedura e della copia dei versamenti dovuti entro il 10 luglio 2023, il processo è dichiarato estinto e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado.
Conciliazione L’accordo riduce le penalità : In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, si può optare entro il 30 giugno 2023 per un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti su atti impositivi in cui è parte l’agenzia delle Entrate. È necessario sottoscrivere un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (invece del 40% o 50% del minimo, normalmente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione).
Liti in Cassazione Premiata la rinuncia alla controversia: Un’altra sanatoria riguarda la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Omessi versamenti Niente sanzioni e interessi: Possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento dei tributi amministrati dalle Entrate in relazione a: rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, ma anche a seguito di reclamo o mediazione; importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. La regolarizzazione richiede l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, o in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di versare la sola imposta senza sanzioni e interessi.
Stralcio 1.000 euro Cancellazione con l’ok dei Comuni: Restyling per la cancellazione delle mini-cartelle fino a mille euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2015. Estesi di due mesi i termini in cui dovrà essere effettuata l’operazione: dal 31 gennaio si passa al 31 marzo 2023. I crediti di competenza degli enti locali e degli enti previdenza privati saranno annullati solo se verrà adottata una delibera entro il 31 gennaio 2023, che andrà comunicata all’agente della riscossione e resa nota attraverso i siti istituzionali. L’annullamento automatico sarà limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non scatterà per il capitale dovuto per l’importo maturato come rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Per le sanzioni amministrative, incluse quelle per le multe stradali, l’annullamento riguarderà solo per gli interessi e non, invece, per le sanzioni e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica, che dovranno comunque essere pagate dal debitore.
Rottamazione cartelle Lo sconto si estende anche all’aggio: Nuova rottamazione delle cartelle estesa anche alle multe stradali, ma in questo caso lo sconto riguarderà gli interessi e l’aggio. La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 sia estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all’aggio.
Criptovalute Sanatoria sui redditi: La manovra 2023 interviene sulle crypto valute sia nel definire le regole di tassazione, sia introducendo una sanatoria per tutti i contribuenti che non hanno indicato in dichiarazione il possesso di cripto attività , nonché i redditi che possono essere derivati da queste. Per aderire alla regolarizzazione delle crypto valute detenute fino al 31 dicembre 2021 i contribuenti dovranno presentare una domanda di emersione sulla base di un modello ad hoc e delle regole che saranno fissate dall’agenzia delle Entrate nei prossimi mesi. La comunicazione dovrà essere accompagnata dal versamento della sanzione per l’omessa indicazione dei dati nei quadri della dichiarazione. Se poi il contribuente dovesse aver conseguito un reddito dal possesso delle crypto attività emerse, sarà tenuto anche al versamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle crypto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
Società sportive Iva e ritenute: Una scialuppa di salvataggio per recuperare e scaglionare i versamenti già sospesi di Iva e ritenute per le federazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche, compresi club della serie A di calcio. La scadenza dei versamenti è stata fissata dalla manovra a ieri 29 dicembre 2022 saldando in unica soluzione o frazionando il conto in 60 rate con le prime tre da corrispondere sempre entro il 29 dicembre 2022 (le successive rate mensili sono dovute entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023). Il tutto versando anche una sanzione aggiuntiva del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.
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