Limitatamente al 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, potranno applicare in via opzionale, in sede di dichiarazione dei redditi 2024 (in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del Tuir), un’imposta del 15% sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, sull’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.
L’imposta sostituiva agevolata si calcolerà applicando l’aliquota del 15% su:
L’eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetta ad IRPEF secondo i criteri ordinari (di tale eccedenza si tiene comunque conto ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali).
È, inoltre, disposta una franchigia pari al 5% dell’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 (considerato nel calcolo della base imponibile), che resta assoggettata all’IRPEF secondo i criteri ordinari. Ai fini della determinazione degli acconti dovuti (Irpef e relative addizionali) per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le suddette disposizioni agevolative, ma applicando i criteri ordinari (le aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del Tuir).
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