Map, ruolo più attivo dei contribuenti contro le doppie imposizioni

 

Sono state definite le regole operative per lo svolgimento delle procedure amichevoli (Map) secondo la direttiva Ue 1852/2017. La direttiva ha istituito un meccanismo vincolante con obbligo di risultato per risolvere le dispute tra Stati membri sull’interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione. È applicabile alle istanze presentate dal 1° luglio 2019 ed in relazione a controversie relative ad anni che iniziano a partire dal 1° gennaio 2018.

 

Per accedere alla procedura va presentata un’istanza al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate ed alle autorità competenti degli Stati interessati. L’istanza è presentata entro tre anni dalla data della prima notifica dell’atto o altro documento equivalente che ha originato o potrebbe originare la questione controversa. La presentazione può essere fatta solo all’agenzia delle Entrate per le persone fisiche e le imprese o gruppi non grandi ai sensi della direttiva 2013/34/Ue.

 

L’accoglimento o il rigetto dell’istanza sono comunicati entro sei mesi dalla ricezione o dalle eventuali richieste di chiarimenti sull’istanza stessa. Entro il medesimo termine l’ufficio potrebbe risolvere unilateralmente la questione controversia, previsione quest’ultima che si sovrappone a quanto previsto anche dall’articolo 31-quater del Dpr 600/1973 per i casi originati da contestazioni estere.

 

In caso di raggiungimento dell’accordo tra le autorità competenti l’ufficio comunica la decisione entro trenta giorni. Qualora sia stata nominata una commissione consultiva la decisione sulla risoluzione della questione controversa deve essere adottata dalle autorità competenti entro sei mesi dal rilascio del parere della commissione.

 

Il contribuente deve comunicare entro 60 giorni la volontà di accettare l’accordo e rinunciare al contenzioso, qualora instaurato, e ad altri mezzi di impugnazione. In caso di mancato accordo tra le autorità competenti l’ufficio deve comunicare al contribuente i «motivi generali» del mancato raggiungimento dell’accordo.

 

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