Marchi storici, domande al Fondo salvaguardia imprese dal 2 febbraio

 

È uscito ieri il decreto del Mise relativo alla predisposizione delle domande per l’accesso al Fondo salvaguardia imprese, previsto dall’articolo 43 del Dl 34/20, con una dotazione di 300 milioni di euro. La domanda di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle 12 del 2 febbraio 2021 e deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica.

 

Tale domanda riguarda le imprese in difficoltà economico finanziaria che abbiano avviato un tavolo di crisi col Mise e che vertono nelle seguenti condizioni:

  • posseggono marchi storici;
  • hanno un numero di dipendenti superiore a 250;
  • detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.

 

La domanda di accesso al Fondo deve contenere un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività di impresa. L’istruttoria verrà effettuata da Invitalia entro 90 giorni, mediante un’attività di valutazione finalizzata a verificare la completezza della documentazione, la sussistenza dei requisiti sopracitati e la valutazione dell’impatto sui profili occupazionali.

 

In caso di esito positivo, per gli interventi in imprese non in difficoltà Invitalia interviene in equity con modalità pari passo con almeno un investitore privato indipendente, che deve garantire un apporto di almeno il 30% della complessiva operazione nel capitale di rischio.

 

Invece, in caso di intervento in imprese in difficoltà, l’impresa proponente deve garantire un livello sufficiente di contributo proprio per la copertura dei costi previsti nel programma di ristrutturazione (almeno il 25% piccole imprese, 40% medie imprese, 50% grandi imprese).

 

Ma oltre all’intervento nel capitale di rischio può richiedere anche l’erogazione di un contributo a fondo perduto per il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70% dei posti di lavoro. In ogni caso l’operazione di investimento non può eccedere l’importo di dieci milioni di euro.

 

Invitalia potrà comunque, oltre a entrare nel capitale dell’impresa proponente, intervenire anche in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, e rilasciare garanzie.

 

È previsto poi il monitoraggio dell’impresa proponente da parte di Invitalia, anche attraverso la partecipazione negli organi sociali.

 

L’holding period della partecipazione è pari a cinque anni, e l’exit verrà gestita all’interno dei patti parasociali, definiti con l’impresa proponente e gli eventuali investitori privati indipendenti.

 

L’erogazione dei contributi a fondo perduto è condizionata all’investimento effettuato, a seguito della verifica dei dati occupazionali dell’impresa proponente. Gli aiuti concessi alle operazioni di investimento a valere sul Capo III del Dm 29 ottobre 2020 sono cumulabili con altri aiuti che l’impresa proponente ha ottenuto, durante il periodo di ristrutturazione, da altre fonti o nell’ambito di altri regimi, nel limite di 10 milioni di euro.

 

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