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Meccanismi transfrontalieri, obbligo di comunicazione

 

La direttiva 822/2018, recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 100/2020, prevede la necessità di comunicare all’agenzia delle Entrate i meccanismi transnazionali aggressivi.

 

L’articolo 5, comma 1, Dlgs 100/2020 stabilisce che il meccanismo transfrontaliero è soggetto all’obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi (hallmark) indicati nell’Allegato al decreto stesso.

 

Tutti gli elementi distintivi (hallmark) devono caratterizzarsi per il requisito della transnazionalità. Lo scopo della disciplina, infatti, è quello di evitare che i soggetti sfruttino le smagliature nelle normative dei vari Paesi per implementare dei meccanismi aggressivi. Un secondo requisito che è sempre richiesto, tranne negli elementi caratterizzanti di cui al gruppo D, è rappresentato dal risparmio d’imposta.

 

Solo in alcuni casi, infine, è richiesto il soddisfacimento del criterio del vantaggio principale. In sostanza, come avremo modo di segnalare proponendo alcuni esempi della circolare, si deve verificare se il vantaggio del risparmio d’imposta supera il 50% della somma del vantaggio fiscale e dei vantaggi extrafiscali.

 

La Cm 2/E/2021 precisa che, a titolo meramente esemplificativo, si possono considerare quali ipotesi di vantaggi fiscali le seguenti casistiche:

  • l’ottenimento di una riduzione di base imponibile o d’imposta rispetto a quella determinabile in assenza del meccanismo;
  • l’ottenimento di un rimedio contro la doppia imposizione, oppure un incremento dello stesso rispetto a quello spettante in assenza del meccanismo;
  • l’ottenimento di un rimborso d’imposta o l’incremento dello stesso rispetto a quello spettante in assenza del meccanismo;
  • il differimento non a breve termine del pagamento dell’imposta;
  • l’eliminazione delle ritenute alla fonte ovvero la loro riduzione.

 

Devono essere escluse dall’ambito della DAC6: l’Iva, i dazi doganali, le accise. Ciò in quanto si tratta di forme di prelievo coperte da altra legislazione dell’Ue in materia di cooperazione amministrativa. Vanno altresì esclusi i contributi per la sicurezza sociale obbligatoria. Sono invece incluse: l’Irpef, l’Ires, le relative addizionali, l’Irap, le ritenute a titolo d’imposta ed imposta sostitutiva, le imposte locali, l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le imposte ipotecarie e catastali, le imposte di successione e di donazione, l’Ivafe e l’Ivie.

 

Per quanto riguarda gli altri Stati, rilevano le imposte ivi considerabili equivalenti a quelle a cui si applica la direttiva DAC6. Si devono considerare le imposte dovute da un contribuente in un Paese dell’Unione europea o in altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni. Allo stato attuale, la riduzione potenziale d’imposta va verificata con riferimento agli Stati membri dell’Unione europea.

 

Alcuni elementi distintivi chiedono la verifica del criterio del vantaggio principale. Il vantaggio extra-fiscale dev’essere quello che, sulla base della documentazione disponibile, ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze. I vantaggi extra-fiscali possono derivare:

  • dal prezzo della transazione;
  • dalla presenza di costi accessori (ad esempio costi di stoccaggio e di magazzino, commissioni di gestione, ecc.);
  • dalle modalità di attuazione dell’operazione (ad esempio i tempi di consegna del bene o di realizzazione del servizio);
  • dall’impossibilità di acquisire il prodotto o servizio presso altri fornitori;
  • dall’esistenza di vincoli regolamentari, organizzativi, commerciali e produttivi che renderebbero eccessivamente onerosa la transazione con altri fornitori;
  • dall’ottenimento di sinergie organizzative.

 

La comunicazione può essere dovuta dagli intermediari e dai contribuenti.

 

La Cm 2/E/2021 definisce il contribuente come «qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell’attuazione, un meccanismo transfrontaliero». Il contribuente potrebbe essere:

  • il soggetto che pone in essere il meccanismo transfrontaliero;
  • il soggetto che ha la disponibilità del meccanismo transfrontaliero ossia la conoscenza degli elementi costitutivi dello stesso.

L’obbligo di comunicazione è subordinato al ricorrere di uno dei criteri di collegamento territoriale previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), Dlgs 100/2020.

 

Prossime scadenze della comunicazione

Ambito temporale Scadenza Commento
Informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 28 febbraio 2021 A differenza delle ipotesi successive viene richiesta l’attuazione e non la messa a disposizione
Informazioni relative al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021 La scadenza è il 1 febbraio 2021 in quanto il 30.1 ed il 31.1 cadono di sabato e di domenica8
Comunicazione di meccanismi commerciabili Ogni tre mesi a partire dal 30 aprile 2021  
Informazioni relative al periodo a partire dall’1 gennaio 2021 Entro 30 giorni Il dies a quo varia a seconda dei casi

 

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