Mercato dell’oro: obblighi antiriciclaggio e recenti modifiche

Il mercato dell’oro è regolato da una normativa stringente, volta a prevenire il riciclaggio di denaro e garantire la trasparenza nelle operazioni. Recenti aggiornamenti, approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, introducono modifiche significative alla Legge 7/2000, adeguandola al Regolamento (UE) 2018/1672. Tali modifiche mirano a rafforzare i controlli e a evitare sovrapposizioni normative con altre disposizioni europee.

Obblighi Dichiarativi per Operazioni in Oro

L’articolo 1, comma 2 della Legge 7/2000 stabilisce che le operazioni in oro e i trasferimenti al seguito da e verso l’estero di valore pari o superiore a 12.500 euro devono essere dichiarati alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia.

I principali requisiti includono:

  • La dichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione.
  • La comunicazione deve includere dati identificativi del dichiarante e della controparte, tipo e quantità di oro trattato, e il valore dell’oro (determinato secondo la quotazione alla data dell’operazione).
  • Nel caso di trasferimenti al seguito verso l’estero, è necessario presentare una dichiarazione preventiva alla UIF prima dell’attraversamento della frontiera.

Esclusioni dall’Obbligo Dichiarativo

Non sono soggette a obbligo dichiarativo:

  • Operazioni di importo inferiore alla soglia di 12.500 euro, anche se eseguite con la stessa controparte nella stessa giornata.
  • Operazioni che coinvolgono la Banca d’Italia o altri operatori professionali del settore.
  • Operazioni legate a oro da gioielleria o da destinare a lavorazioni industriali.

Modifiche Recenti alla Legge 7/2000

Le recenti modifiche proposte introducono i seguenti cambiamenti:

  1. Abbassamento della soglia: La soglia per la comunicazione all’UIF viene ridotta a 10.000 euro, in linea con il Regolamento (UE) 2018/1672.
  2. Estensione delle operazioni soggette a dichiarazione: Obbligo dichiarativo anche per operazioni di natura simile con la stessa controparte durante un mese solare, qualora superino complessivamente i 10.000 euro.
  3. Esclusione dalla doppia comunicazione: Operazioni soggette agli obblighi di dichiarazione previsti dal Regolamento (UE) 2018/1672 e dal D.Lgs. n. 195/2008 non necessitano di ulteriore comunicazione all’UIF.
  4. Trasferimento di competenze: La gestione delle comunicazioni obbligatorie relative al commercio professionale di oro passerà dalla Banca d’Italia all’Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM), che già gestisce il Registro degli Operatori Compro Oro.

Disciplina dei Minerali di Conflitto (3TG)

Il Regolamento (UE) 2017/821 disciplina l’importazione di oro, stagno, tantalio e tungsteno provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, imponendo agli importatori obblighi di due diligence per garantire che tali minerali provengano da fonti responsabili.

In Italia, il D.Lgs. n. 13/2021 adegua la normativa nazionale al regolamento europeo, attribuendo al MIMIT il compito di monitorare il rispetto degli obblighi e condurre controlli ex post. Gli importatori che non rispettano le regole sono soggetti a sanzioni amministrative, che variano da 2.000 a 20.000 euro.

Sanzioni per Violazioni della Legge 7/2000

La legge prevede severe sanzioni per chi non rispetta gli obblighi dichiarativi:

  • Reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi effettua operazioni non autorizzate o senza comunicazione.
  • Sanzione amministrativa dal 10% al 40% del valore dell’operazione per mancata dichiarazione all’UIF.
  • Controlli e sanzioni sono affidati alla Banca d’Italia e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

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