Il mercato dell’oro è regolato da una normativa stringente, volta a prevenire il riciclaggio di denaro e garantire la trasparenza nelle operazioni. Recenti aggiornamenti, approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, introducono modifiche significative alla Legge 7/2000, adeguandola al Regolamento (UE) 2018/1672. Tali modifiche mirano a rafforzare i controlli e a evitare sovrapposizioni normative con altre disposizioni europee.
Obblighi Dichiarativi per Operazioni in Oro
L’articolo 1, comma 2 della Legge 7/2000 stabilisce che le operazioni in oro e i trasferimenti al seguito da e verso l’estero di valore pari o superiore a 12.500 euro devono essere dichiarati alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia.
I principali requisiti includono:
- La dichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione.
- La comunicazione deve includere dati identificativi del dichiarante e della controparte, tipo e quantità di oro trattato, e il valore dell’oro (determinato secondo la quotazione alla data dell’operazione).
- Nel caso di trasferimenti al seguito verso l’estero, è necessario presentare una dichiarazione preventiva alla UIF prima dell’attraversamento della frontiera.
Esclusioni dall’Obbligo Dichiarativo
Non sono soggette a obbligo dichiarativo:
- Operazioni di importo inferiore alla soglia di 12.500 euro, anche se eseguite con la stessa controparte nella stessa giornata.
- Operazioni che coinvolgono la Banca d’Italia o altri operatori professionali del settore.
- Operazioni legate a oro da gioielleria o da destinare a lavorazioni industriali.
Modifiche Recenti alla Legge 7/2000
Le recenti modifiche proposte introducono i seguenti cambiamenti:
- Abbassamento della soglia: La soglia per la comunicazione all’UIF viene ridotta a 10.000 euro, in linea con il Regolamento (UE) 2018/1672.
- Estensione delle operazioni soggette a dichiarazione: Obbligo dichiarativo anche per operazioni di natura simile con la stessa controparte durante un mese solare, qualora superino complessivamente i 10.000 euro.
- Esclusione dalla doppia comunicazione: Operazioni soggette agli obblighi di dichiarazione previsti dal Regolamento (UE) 2018/1672 e dal D.Lgs. n. 195/2008 non necessitano di ulteriore comunicazione all’UIF.
- Trasferimento di competenze: La gestione delle comunicazioni obbligatorie relative al commercio professionale di oro passerà dalla Banca d’Italia all’Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM), che già gestisce il Registro degli Operatori Compro Oro.
Disciplina dei Minerali di Conflitto (3TG)
Il Regolamento (UE) 2017/821 disciplina l’importazione di oro, stagno, tantalio e tungsteno provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, imponendo agli importatori obblighi di due diligence per garantire che tali minerali provengano da fonti responsabili.
In Italia, il D.Lgs. n. 13/2021 adegua la normativa nazionale al regolamento europeo, attribuendo al MIMIT il compito di monitorare il rispetto degli obblighi e condurre controlli ex post. Gli importatori che non rispettano le regole sono soggetti a sanzioni amministrative, che variano da 2.000 a 20.000 euro.
Sanzioni per Violazioni della Legge 7/2000
La legge prevede severe sanzioni per chi non rispetta gli obblighi dichiarativi:
- Reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi effettua operazioni non autorizzate o senza comunicazione.
- Sanzione amministrativa dal 10% al 40% del valore dell’operazione per mancata dichiarazione all’UIF.
- Controlli e sanzioni sono affidati alla Banca d’Italia e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.