Viene stabilito che gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare i dati relativi ai trasferimenti da o verso l’estero di denaro e altri mezzi di pagamento, anche se eseguiti attraverso movimentazione di conti, solo per importi pari o superiori a 15.000 euro (e non più a 10.000 euro). La nuova soglia di 15.000 euro vale sia che si tratti di un’operazione unica, sia che si tratti di più operazioni tra loro collegate per realizzarne una frazionata.