Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e a quelle organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo viene riconosciuto – per un triennio – un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.
Si tratta di spese:
- a) sostenute per compensi afferenti allo sviluppo dell’opera, quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all’ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall’impresa per la sua realizzazione, nonché per la formazione e l’apprendistato nelle varie fasi di tale sviluppo;
- b) relative all’utilizzo e al nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti;
- c) di post- produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell’opera, di progettazione e realizzazione grafica;
- d) di promozione e pubblicità dell’opera.
La soglia massima di spese è pari a 250.000 euro, con un conseguente credito d’imposta massimo di 75.000 euro, per ciascuna opera. Ad ogni modo, l’importo massimo di beneficio riconoscibile, per ciascuna impresa, è pari a 800.000 euro nei tre anni.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale o da altro professionista abilitato (commercialisti ed esperti contabili, periti commerciali, consulenti del lavoro) o dal responsabile del Caf. A livello soggettivo, il bonus spetta solo alle imprese esistenti da almeno un anno alla data della prima richiesta. E’, inoltre, richiesto che abbiano, quale oggetto sociale, la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, di cui all’articolo 78 della legge sul diritto d’autore (legge 633/1941) e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 59.20 (attività di registrazione sonora e di editoria musicale), nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.
Al fine dell’ottenimento del beneficio occorre presentare apposita istanza telematica al ministero della Cultura dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell’opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell’opera digitale.
Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle istanze, la Direzione generale Cinema e Audiovisivo comunica all’impresa il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, in caso di riconoscimento, l’importo del credito effettivamente spettante, anche in misura proporzionalmente ridotto sulla base delle risorse disponibili (5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021) e delle richieste pervenute. Il credito d’imposta – che è detassato – potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione all’impresa del riconoscimento dell’agevolazione e dell’importo spettante.
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