Nel regime forfettario anche i compensi incassati dopo la chiusura della partita Iva

La gestione della cessazione di un’attività in regime forfettario richiede attenzione su un punto spesso trascurato: cosa accade ai compensi già fatturati ma non ancora incassati alla data di chiusura della partita Iva?

Il tema, affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 299/2020 e nella circolare 10/E/2016, ha implicazioni rilevanti non solo sul piano dichiarativo, ma anche su quello strategico e di pianificazione fiscale. La risposta è chiara: è possibile includere tali compensi nell’ultimo anno di attività, evitando che vengano tassati come redditi diversi soggetti a Irpef ordinaria.

Il caso pratico

Un artigiano in regime forfettario cessa la propria attività a novembre 2025. Alcune fatture, emesse correttamente prima della chiusura, risultano però incassate solo nei mesi successivi, tra dicembre 2025 e marzo 2026. Il dubbio è se tali somme possano comunque rientrare nel regime agevolato.

La normativa di riferimento consente, in alternativa al principio ordinario di cassa, di adottare una deroga: imputare questi compensi all’ultimo anno di attività, anche in assenza dell’incasso effettivo. Una facoltà particolarmente utile per chi chiude la partita Iva a fine anno, evitando che tali compensi finiscano tra i “redditi diversi” (art. 67 del Tuir) e subiscano una tassazione più onerosa.

I riferimenti normativi e il principio di cassa derogato

Il regime forfettario si fonda sulla competenza finanziaria: conta quando il denaro entra, non quando la prestazione viene resa o la fattura emessa. Tuttavia, in sede di cessazione, il contribuente può scegliere di superare il principio di cassa e tassare tutto ciò che è stato fatturato, anche se non ancora riscosso, imputandolo all’anno di chiusura. Una semplificazione che ha fondamento sia logico che fiscale: l’attività si conclude con l’esaurimento delle operazioni, non con la data formale di chiusura della partita Iva.

Questa impostazione è riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate come legittima, sia per il regime dei minimi che per il regime forfettario, purché coerentemente applicata e documentata.

Scelte operative e implicazioni fiscali

L’alternativa è dichiarare quei compensi come redditi diversi nell’anno dell’incasso, con tassazione progressiva Irpef e senza possibilità di applicare la flat tax del 15%. In pratica:

  • se l’importo rientra nell’anno di cessazione, si applica la tassazione forfettaria;
  • se l’importo viene dichiarato successivamente, va tassato secondo le aliquote ordinarie.

La scelta non è solo tecnica, ma strategica: dipende dalla capienza del limite di ricavi, dalla previsione di altri redditi nell’anno successivo e dalla disponibilità di tutta la documentazione necessaria.

Perché serve un approccio strategico

La cessazione di attività nel regime forfettario richiede valutazioni precise, non solo per evitare errori ma per pianificare correttamente la tassazione residua. Imputare correttamente i compensi non incassati significa evitare un aggravio fiscale inatteso e restare coerenti con il principio di trasparenza e semplificazione che il regime forfettario intende garantire.

Un errore formale può trasformarsi in un aggravio del 23% (aliquota Irpef minima), contro il 15% previsto dal forfettario. L’importanza della documentazione è quindi centrale: indicare chiaramente nella dichiarazione l’intenzione di imputare tali somme all’anno di cessazione e conservarne la tracciabilità.

Cosa può fare lo Studio Beneggi e Associati

Lo Studio affianca artigiani, professionisti e microimprese nell’impostazione di strategie fiscali coerenti anche nei momenti conclusivi dell’attività.

In particolare:

  • analizza la posizione reddituale complessiva per verificare la convenienza della deroga al principio di cassa;
  • assiste nella corretta chiusura contabile e fiscale dell’attività;
  • redige la documentazione a supporto della scelta dichiarativa adottata;
  • tutela il cliente da eventuali rilievi in fase di controllo.

In un sistema fiscale dove la forma vale quanto la sostanza, chiudere bene significa evitare futuri problemi.

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Tiziano Beneggi

Febbraio 5, 2026

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