Niente fattura allo Sdi per le visite sanitarie fino al 31 marzo 2025

La fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) rimarrà vietata per i sanitari anche nei primi tre mesi del 2025. Questa proroga è stata introdotta dal Milleproroghe 2024, approvato dal Governo il 9 dicembre e in attesa di pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”. L’obiettivo è consentire ulteriori adeguamenti alle norme sulla privacy per integrare correttamente nel sistema dell’Agenzia delle Entrate le fatture contenenti dati sensibili relativi a diagnosi, cura e riabilitazione.

L’articolo 10-bis del Decreto Legge 119/2018 aveva già introdotto il divieto di utilizzare lo Sdi per le fatture emesse dagli operatori sanitari, imponendo invece l’utilizzo del Sistema Tessera Sanitaria (TS), su indicazione del Garante per la protezione dei dati personali. Questo divieto, inizialmente previsto per il 2019, è stato successivamente prorogato di anno in anno fino al 2023 con il Milleproroghe (Dl 215/2023).

A partire dal 1° gennaio 2025, sarebbe dovuto entrare in vigore anche per il settore sanitario l’obbligo di utilizzo dello Sdi. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora completato gli adeguamenti richiesti dal Garante, in conformità al GDPR, per gestire i dati sanitari. Da qui la decisione di rinviare al 31 marzo 2025 l’obbligo per i sanitari di emettere fatture elettroniche attraverso lo Sdi.

Le motivazioni della proroga

La scelta di prorogare il divieto di soli tre mesi fa supporre che l’adeguamento al GDPR sia ormai in fase avanzata. Questo breve periodo dovrebbe consentire di concludere le modifiche necessarie e preparare il sistema all’integrazione definitiva delle fatture sanitarie nel flusso delle e-fatture B2C ordinarie.

Regime attuale

Fino al 31 marzo 2025 (o per un periodo più lungo in caso di ulteriori modifiche parlamentari), continuerà a valere il regime attuale, che prevede:

  • Divieto di utilizzo dello Sdi per prestazioni sanitarie a persone fisiche: Resta vietato emettere fatture elettroniche tramite Sdi per tutte le prestazioni sanitarie rivolte ai privati.
  • Emissione di fatture in formato alternativo: I sanitari possono rilasciare fatture cartacee o in formato elettronico (ad esempio PDF o TIF), a condizione che non transitino dallo Sdi. Questi documenti devono rispettare requisiti di sicurezza e riservatezza, come la protezione tramite password e l’accesso con credenziali sicure.
  • Obbligo di fattura elettronica per soggetti diversi da persone fisiche: Per le prestazioni rivolte a enti o imprese (B2B e B2G), l’emissione tramite Sdi è obbligatoria, ma senza che emergano dati personali sensibili dei pazienti.

Implicazioni

Questa proroga interessa tutti gli operatori sanitari, inclusi coloro che non sono obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, come le ortopedie e le sanitarie in forma societaria. La normativa intende garantire una gestione sicura dei dati sensibili, prevenendo violazioni della privacy.

 

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