Novità attività per imposte anticipate

Le attività per imposte anticipate (Dta) iscritte in bilancio delle imprese soggette all’Ires possono essere convertite in crediti di imposta solo in presenza di condizioni normativamente stabilite.
Non sono più trasformabili in credito d’imposta le Dta relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali (mentre rimarrebbero convertibili le Dta relative a svalutazioni e a perdite su crediti non ancora dedotte).
Questa disposizione si applicherà alle Dta iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso all’entrata in vigore del decreto, e quindi, per i soggetti «solari», alle Dta iscritte per la prima volta nel bilancio 2015.

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