La Legge di Stabilità 2016, in vigore dall’1.1.2016 porta numerose novità in tema di tassazione degli immobili.
Di seguito si illustrano le novità più rilevanti.
– Imu – Immobile concesso in comodato a parenti: per le unità immobiliari, con eccezione di quelle nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, la base imponibile Imu è ridotta del 50%. Il relativo contratto deve essere registrato ed il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Tale beneficio si applica anche laddove il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per fruire dell’agevolazione in esame il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione Imu per attestare il possesso dei requisiti sopra illustrati.
– Imu – Esenzione terreni agricoli: a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’Imu si applica sulla base dei criteri di cui alla C.M. 14.6.1993, n. 9, relativamente ai terreni ricadenti in aree montane e di collina.
– Imu – Riduzione per immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
– Tasi – Applicazione dell’imposta ed esenzioni: il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili. Sono esclusi da imposizione in ogni caso i terreni agricoli e l’abitazione principale come definiti ai sensi dell’Imu, con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. I soggetti passivi sono individuati nel possessore e nell’utilizzatore dell’immobile, con esclusione appunto dell’abitazione principale del possessore, dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, salvo gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Laddove l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, il possessore è tenuto al versamento della Tasi nella percentuale stabilita dal Comune o nella misura del 90% dell’ammontare complessivo del tributo in caso di mancata determinazione da parte dell’ente locale (nuovo co. 681 dell’art. 1, L. 147/2013).
– Tasi – Fabbricati «beni merce»: per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché rimane tale destinazione ed a condizione che essi non siano locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni possono modificare tale aliquota in aumento fino allo 0,25%, o in diminuzione fino all’azzeramento.
– Tasi – Immobili a canone concordato: analogamente all’Imu, per gli immobili locati a canone concordato l’imposta stabilita applicando l’aliquota fissata dal Comune è ridotta al 75%.
– Ivie: l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) non si applica all’abitazione principale posseduta all’estero, e alle relative pertinenze, nonché alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a meno che l’immobile in Italia risulti classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In quest’ultima ipotesi si applica l’aliquota ridotta nella misura dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l’immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui la destinazione stessa si verifica.
– Rendite catastali: dall’1.1.2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e, nella specie, censibili nelle categorie dei gruppi D ed E è effettuata tramite stima diretta.
– Requisiti per l’agevolazione «prima casa»: il proprietario della «prima casa» può acquistarne una nuova con le relative agevolazioni a condizione che il primo immobile sia venduto entro un anno dalla data dell’atto relativo al nuovo acquisto. Se entro tale termine tale alienazione non ha luogo, le imposte di registro e ipocatastali saranno dovute nella misura ordinaria e andrà versata una soprattassa del 30% sulle stesse.
– Acquisto di unità immobiliari di classe energetica A o B: ai fini Irpef è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva sull’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.
– Acquisto della «prima casa» tramite contratto di leasing: la detrazione del 19% è riconosciuta per i canoni e i relativi importi accessori, per un importo non superiore a € 8.000, e per il prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000, relativamente a contratti di leasing finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale, anche da costruire. L’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e i soggetti interessati devono avere un’età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria. La detrazione è ridotta del 50% se il soggetto ha un’età pari o superiore a 35 anni.
– Locazione di immobili con patti contrari alla legge: si stabilisce la nullità di qualsiasi pattuizione volta a determinare l’importo del canone di locazione in misura superiore a quella risultante dal contratto scritto e registrato. Il locatore ha l’obbligo di registrare il contratto entro il termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione nei successivi 60 giorni al conduttore e all’amministratore del condominio.