Le legge di bilancio 2020 ha nuovamente stravolto la disciplina dell’IMU-TASI cancellando quest’ultima e facendola confluire nella “nuova IMU”. In generale, per quanto riguarda l’aliquota di base per ciascuna categoria di immobili questa è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principale, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l’aliquota di base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell’aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1 %).
Categoria Immobile | Aliquota base | Aliquota
massima |
Abitazione principale (A l, A8, A9) | 0,50% | 0,60% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10% | 0,10% |
Fabbricati merce * | 0,10% | 0,25% |
Terreni agricoli | 0,76% | 1,06% |
Immobili ad uso produttivo (D) ** | 0,86% | 1,06% |
Altri immobili diversi dall’abitazione principale e dalle categorie precedenti | 0,86% | 1,06% |
*esenti dal 2022
In questo approfondimento vediamo cosa cambia ai fini del versamento in base alla disciplina attualmente in vigore.
Acconto di giugno: La Legge di bilancio 2020 ha conferma le regole per il pagamento dell’imposta in due rate, ossia 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo. I decreti che si sono succeduti da marzo per far fronte alla pandemia in corso prorogando scadenze e termini non hanno toccato l’IMU se non per il settore turistico, per i quali è stato abolito il pagamento della prima rata di acconto in scadenza il 16 giugno. In generale il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, tuttavia, in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Si precisa che:
- come indicato nella Circolare 1/DF del 18 marzo 2020, per quota TASI si intende solo la quota dovuta nel 2019 dal proprietario, a prescindere dalla quota eventualmente dovuta dall’inquilino.
- in caso di acquisto di immobili nel primo semestre del 2020 l’acconto da parte dell’acquirente non è dovuto, in quanto, come precisato dalla Circolare 1/DF, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, ma nulla era stato versato dal nuovo proprietario per l’immobile in questione perché non sussisteva il presupposto impositivo.
Saldo dicembre 2020: Il saldo del 16 dicembre, come in passato, andrà versato sulla base delle nuove aliquote. Per l’approvazione delle delibere si conferma il 28 ottobre come data ultima per la pubblicazione delle delibere da parte dei Comuni sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di mancato rispetto del termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente. In ogni caso ai fini dell’obbligo di pagamento valgono le regole ordinarie per il versamento minimo, vale a dire si applica l’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro per i tributi degli enti locali. I Comuni hanno però la facoltà di fissare importi più bassi.
Versamenti telematici: Per quel che riguarda le modalità di versamento, oltre a modello F24 e il bollettino postale, le norme prevedono la possibilità di effettuare i versamenti tramite la piattaforma PagoPA.
Accertamento e sanzioni: In generale, per la nuova IMU continueranno ad applicarsi le disposizioni già previste in materia di sanzioni per omesso pagamento delle imposte. In riferimento all’IMU, infatti, ora i comuni possono:
1.    stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
2.    stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
3.    prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
4.    determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;
5.    stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
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