Estesa anche ai lavoratori a termine del settore turismo e stabilimenti balneari non stagionali la fruizione delle indennità Covid-19 nella misura di euro 600 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, ivi inclusi i lavoratori in regime di somministrazione, che avessero cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari, al 19 maggio 2020, di pensione, rapporto di lavoro dipendente, ovvero NASPI, era stata riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Una indennità pari ad euro 600 spettava a tali soggetti anche per i mesi di marzo ed aprile 2020.
I requisiti necessari (che devono sussistere cumulativamente) sono:
- la titolarità, tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismoe degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- la titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- la assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
L’indennità è riconosciuta per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ed è pari a 600 euro.
L’indennità sarà erogata dall’INPS previa domanda. La erogazione avverrà in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti, nei limiti di spesa previsti.