L’introduzione della soglia minima di 100 euro per il versamento periodico dell’IVA rappresenta una significativa novità nel panorama fiscale italiano, mirata a semplificare e razionalizzare gli adempimenti tributari per i contribuenti. Con il provvedimento prot. 125654, l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente aggiornato il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), in linea con le modifiche apportate dall’articolo 9 del Dlgs 1 del 2024, a sua volta attuativo della riforma fiscale in materia di adempimenti tributari.
Cambiamenti Principali:
– Soglia di Versamento: La novità principale riguarda l’innalzamento della soglia minima per i versamenti periodici (mensili o trimestrali) dell’IVA da 25,82 euro a 100 euro. Ciò significa che, se l’ammontare dell’IVA da versare non supera i 100 euro, il pagamento non deve essere effettuato immediatamente ma può essere riportato a debito nella liquidazione successiva.
– Contribuenti Minori: Questa modifica si applica specificatamente ai contribuenti minori, ovvero a quei soggetti che, per i requisiti previsti, possono effettuare le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale.
– Versamenti per Contribuenti con Liquidazione Mensile: Anche per i contribuenti che effettuano la liquidazione IVA su base mensile, il limite è stato innalzato a 100 euro. Se l’imposta da versare non supera questo importo, il pagamento può essere posticipato al trimestre successivo, con scadenza comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Adeguamenti al Modello Lipe:
Per riflettere queste modifiche, nelle istruzioni al modello Lipe, l’importo precedentemente indicato come “25,82” è stato sostituito da “100,00”. Inoltre, il provvedimento ha introdotto alcune minori correzioni per adeguare il modello alla normativa vigente, tra cui l’eliminazione di specifici codici relativi a sospensioni dei versamenti IVA per determinate categorie.
Le novità introdotte sono già operative e influenzeranno i prossimi invii del modello Lipe, che deve essere presentato esclusivamente per via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. La prima scadenza rilevante, considerando le modifiche, è quindi il 30 settembre, per la comunicazione del secondo trimestre.
Queste modifiche semplificano la gestione dell’IVA per i contribuenti, riducendo il carico amministrativo e consentendo una maggiore flessibilità nei versamenti periodici dell’imposta.