Il Governo dispone ulteriori proroghe dei pagamenti, con diverse scadenze concentrate tutte nello stesso giorno, cioè il 16 settembre 2020. Tra le nuove proroghe, sono stati “ripescati” i pagamenti delle comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, che erano stati ignorati dai precedenti provvedimenti. Le vecchie e nuove proroghe sono contenute nel decreto “Rilancio” che, però, non si occupa del versamento a saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 e del primo acconto per il 2020, in relazione ai modelli Redditi 2020, per l’anno 2019, la cui scadenza resta al momento in calendario il 30 giugno 2020, con possibile spostamento al 30 luglio 2020, con lo 0,40% in più.
LE PRINCIPALI NOVITÀ IN SINTESI
ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO | Tra una proroga e l’altra, si spera anche di salvare le definizioni agevolate della cosiddetta “pace fiscale”. Con il decreto “Rilancio”, sono stati infatti prorogati i termini di pagamento delle rate dovute per le definizioni agevolate del 2019, di cui al Dl 23 ottobre 2018, n. 119 (rottamazione), e della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo e stralcio). Per “salvare” la rottamazione ter e il saldo e stralcio, i pagamenti in scadenza quest’anno potranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020. Le stesse regole sono applicabili per le rate dovute a seguito della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea. È espressamente disposto che le definizioni agevolate siano fatte salve a condizione che il debitore effettui l’integrale versamento delle rate scadute o in scadenza nel 2020, entro il termine del 10 dicembre 2020, fermo restando che le rate scadute nel 2019 siano state regolarmente pagate. È inoltre stabilito che non si applicano le norme di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del Dl 119/2018. Non è cioè applicabile la “tolleranza” di cinque giorni prevista ordinariamente per le altre rate, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori. |
RATE DELLA PACE FISCALE | Con un’altra norma si “allunga” al 16 settembre 2020 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, a seguito delle definizioni agevolate dei processi verbali di constatazione, degli atti di accertamento, della chiusura delle liti pendenti e della regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche. In questo caso, si dovranno pagare le somme dovute entro il 16 settembre 2020, o in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese. Rimane fermo che le rate per le predette definizioni agevolate, in scadenza dopo il 31 maggio 2020, dovranno essere pagate entro i termini originari. Ad esempio, i contribuenti che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto le somme erano di ammontare superiore a mille euro, dovranno pagare la sesta rata entro il 31 agosto 2020, cioè prima della quinta rata in scadenza ordinaria al 31 maggio 2020, che è stata differita al 16 settembre 2020. Con il differimento delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione o per il saldo e stralcio sono perciò prorogate al 10 dicembre 2020, ad esempio, la seconda e terza rata delle somme dovute per il saldo e stralcio, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020 e il 31 luglio 2020. Le somme dovute per il saldo e stralcio potevano infatti essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020 (ora, 10 dicembre 2020), il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020 (ora, 10 dicembre 2020), il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021. In caso di rateazione, si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari. Al riguardo, si deve rilevare che gli interessi non devono essere calcolati per il periodo di proroga, nel rispetto del principio univoco e consolidato che la “proroga è gratuita”. |
AVVISI BONARI | Una delle nuove proroghe riguarda i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto “Rilancio”, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospensione degli stessi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. |
VECCHIE PROROGHE “SPOSTATE” AL 16 SETTEMBRE | Come si è detto, i nuovi differimenti previsti dal decreto “Rilancio” spostano diversi versamenti, che erano in scadenza nei mesi di maggio e giugno, prevedendo, di norma, la ripresa dei pagamenti entro il 16 settembre 2020. Ad esempio, per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019, sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in 4 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese. La sospensione vale solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Le stesse date per la ripresa dei pagamenti, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in 4 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, valgono per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019, i cui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Il beneficio spetta a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. È stata anche spostata in avanti la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (prima prevista fino al 31 maggio), derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020. |
Le vecchie proroghe “allungate”
CONTRIBUENTI | VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO | NUOVI TERMINI |
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti specificamente individuati dall’articolo 61, comma 2, del Dl 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto “Cura Italia”. | Sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.La sospensione si allunga di ulteriori due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.Sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. | I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.
La sospensione si allunga di altri due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Anche questi contribuenti dovranno eseguire i pagamenti sospesi, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.
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Riferimenti:
articolo 129, comma 4, decreto “Rilancio”; articolo 61, commi 1, 2, 4 e 5, Dl 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto “Cura Italia”. |
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Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. | Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi:
1. alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; 2. all’Iva; 3. ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. |
I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.
Riferimenti: articolo 129, comma 4, lettera b, decreto “Rilancio”; articolo 62, commi 2 e 5, Dl 17 marzo 2020, n. 18 |
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume d’affari). | Sospesi i versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020. | I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.
Riferimenti: articolo 129, comma 4, lettera b, decreto “Rilancio”; articolo 62, commi 3 e 5, Dl 17 marzo 2020, n. 18 |
Tutti i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza | Sono sospesi i versamenti dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume di ricavi o compensi del 2019. | I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.
La sospensione vale per i contribuenti che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Riferimenti: articolo 129, comma 1, decreto “Rilancio”; articolo 18, commi 6 e 7, Dl 8 aprile 2020, n. 23. |
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019. | I ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione, deve rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta. | Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 (di ciascun mese).
Riferimenti: articolo 129, comma 2, decreto “Rilancio”; articolo 19, Dl 8 aprile 2020, n. 23. |
Tutti i contribuenti | Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. | I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.
Riferimenti: articolo 157, comma 1, decreto “Rilancio”; articolo 68, commi 1 e 2, Dl 17 marzo 2020, n. 18 |
Persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall’emergenza coronavirus, cioè negli undici comuni della cosiddetta zona rossa (*). | Sospesi i termini dei versamenti tributari e non tributari in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. | I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione, senza sanzioni e senza interessi, entro il 30 settembre 2020.
Riferimenti: articolo 157, comma 1, lettera a, decreto “Rilancio”; articolo 68, commi 1 e 2–bis, Dl 17 marzo 2020, n. 18. |
Tutti i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019. | Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019. | I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.
La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Riferimenti: articolo 129, comma 1, decreto “Rilancio”; articolo 18, commi 1 e 2, Dl 8 aprile 2020, n. 23 |
Tutti i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50milioni di euro relativi al 2019. | Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019. | I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.
La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Riferimenti: articolo 129, comma 1, decreto “Rilancio”; articolo 18, commi 3, 4 e 7, Dl 8 aprile 2020, n. 23 |
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea, o del saldo e stralcio. | Sono tollerati gli omessi o insufficienti pagamenti delle rate da pagare nell’anno 2020, in relazione alle definizioni agevolate della rottamazione ter, dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea, e del saldo e stralcio. | I versamenti delle rate in scadenza nel 2020 dovranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020.
Per questa scadenza, non è applicabile la “tolleranza” di cinque giorni prevista ordinariamente per le altre rate, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori. Riferimenti: articolo 157, comma 1, lettera c), decreto “Rilancio”; articolo 68, comma 3, Dl 17 marzo 2020, n. 18. |
Enti non commerciali, enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. | Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. | I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.
Riferimenti: articolo 129, comma 1, decreto “Rilancio”; articolo 18, commi 5 e 7, Dl 8 aprile 2020, n. 23 |
(*) Gli undici comuni della cosiddetta zona rossa sono i seguenti: dieci Comuni della Regione Lombardia, Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; e il Comune di Vò della Regione Veneto. |
Le nuove proroghe
Contribuenti | Versamento o adempimento sospeso | Nuovi termini |
Contribuenti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate dei processi verbali di constatazione, degli atti di accertamento, della chiusura delle liti pendenti e della regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche (articoli 1, 2, 6 e 7, Dl 23 ottobre 2018, n. 119). | Si “allunga” al 16 settembre 2020 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Rimane fermo che le altre rate, in scadenza dopo il 31 maggio 2020, dovranno essere regolarmente pagate nei termini. | Le somme dovute si dovranno pagare entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.
Riferimenti: articolo 152, comma 4, decreto “Rilancio”; articoli 1, 2, 6 e 7, Dl 23 ottobre 2018, n. 119 |
Contribuenti che hanno rateazioni in corso o hanno ricevuto comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, a seguito degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto sull’accertamento Dpr 600/1973, e 54-bis del decreto Iva, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. | Prorogati i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto “Rilancio”.
Sono altresì sospesi gli stessi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. |
I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.
Riferimenti: articolo 147, decreto “Rilancio”; articoli 2, 3 e 3-bis, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 462 |
Contribuenti che hanno sottoscritto adesioni per conciliazioni, mediazioni, recupero dei crediti d’imposta e avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’articolo 15 del Dlgs 19 giugno 1997, n. 218, in materia di sanzioni applicabili in caso di omessa impugnazione. | Viene prorogato il termine per versare la prima o unica rata relativa agli atti i cui termini di pagamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
Il differimento si applica anche alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. |
Le somme dovute dovranno essere pagate in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.
Riferimenti: articolo 152, decreto “Rilancio”; articolo 7, Dlgs 19 giugno 1997, n. 218; articoli 17-bis, 48 e 48-bis, Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 12, Dl 14 marzo 1988, n. 70; articoli 10, 15, 52 e 54, Dpr 26 aprile 1986, n. 131; articoli 33, comma 1-bis, e 34, commi 6 e 6-bis, Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 421, legge 30 dicembre 2004, n. 311. |
Le proroghe che sono confermate
Contribuenti | Versamento o adempimento sospeso | Nuovi termini |
Settore dei giochi | Sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) per il settore dei giochi, sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020. | Le somme dovute dovranno essere versate, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l’aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05% annuali dal 2020. Per chi paga a rate, la prima deve essere versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese successivo; in pratica, il pagamento può essere effettuato in 8 rate mensili; la seconda rata dovrà essere versata entro il 30 giugno 2020; l’ultima rata dovrà essere pagata entro il 18 dicembre 2020.
Riferimenti: articolo 69, comma 1, Dl 17 marzo 2020, n. 18 |
Sale bingo. | Esonero dal pagamento del canone per le sale bingo a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività | Riferimenti:
articolo 69, comma 2, Dl 17 marzo 2020, n. 18 |
Imprese del settore florovivaistico. | Sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 17 marzo 2020, n. 18, cioè dal 29 aprile 2020, fino al 15 luglio 2020 i termini per gli adempimenti e i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Sospesi anche i termini dei versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra il primo aprile e il 30 giugno 2020. |
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 luglio 2020.
Riferimenti: articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, Dl 17 marzo |
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