L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato una serie di disposizioni innovative per l’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche, in attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Tali norme mirano a garantire una gestione sicura e regolamentata delle attività di ricarica dei conti di gioco. Queste novità, operative dal 3 novembre 2024, includono requisiti di iscrizione, obblighi di trasparenza e modalità di gestione delle attività.
Istituzione dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche L’Albo rappresenta un registro ufficiale, accessibile al pubblico e consultabile gratuitamente, che raccoglie tutti i titolari autorizzati ad effettuare ricariche dei conti di gioco in Italia. L’iscrizione all’Albo è obbligatoria e vincolante per poter operare come Punto Vendita Ricariche e deve essere effettuata tramite il Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).
Requisiti per l’Iscrizione Per essere iscritti, gli esercenti devono soddisfare requisiti specifici, tra cui:
- Autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S. (articoli 86 e 88).
- Assenza di Condanne: Negli ultimi cinque anni, non devono essere state emesse condanne per reati legati a mafia, fede pubblica, patrimonio, illeciti finanziari o fiscali.
- Assenza di Fallimenti: Nessuna dichiarazione di fallimento o apertura di liquidazione giudiziale.
- Tracciabilità dei Flussi Finanziari: Obbligo di rispettare le normative sui flussi finanziari.
Modalità di Iscrizione e Rinnovo L’iscrizione all’Albo ha validità annuale, con obbligo di rinnovo tra il 30 novembre e il 31 dicembre dell’anno precedente. Gli esercenti devono versare una quota annuale di 100 euro, oltre l’imposta di bollo, pena la decadenza automatica dall’Albo.
Obblighi per i Concessionari I concessionari che intendono collaborare con i Punti Vendita Ricariche devono garantire che questi ultimi siano iscritti all’Albo e rispettino le clausole contrattuali minime, che comprendono:
- Divieto di Utilizzo Illecito dei Conti di Gioco: Non possono aprire conti di gioco per conto di altri o consentire la raccolta di giocate di terzi.
- Divieto di Pagamento Vincite: I Punti Vendita Ricariche non possono gestire il pagamento delle vincite.
- Accesso ai Controlli: Devono garantire l’accesso agli ispettori dell’Agenzia per verifiche.
Targa di Identificazione Ogni Punto Vendita Ricariche deve esporre una targa identificativa all’esterno del proprio esercizio, fornita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per certificare l’autorizzazione ufficiale.
Sanzioni e Cancellazione dall’Albo In caso di inadempienze o violazioni dei requisiti, l’Agenzia può disporre la sospensione o cancellazione dall’Albo. La cancellazione comporta l’impossibilità di iscriversi nuovamente per cinque anni. Le violazioni ricorrenti sono valutate sulla base di criteri specifici e, se ripetute tre volte in cinque anni, comportano la rimozione dall’Albo.
Disposizioni Transitorie Le iscrizioni per l’anno 2025 dovranno essere rinnovate entro il 28 febbraio 2025, mentre le regole ordinarie saranno applicate a partire dal 2026.
Tabella di Sintesi delle Nuove Regole per i Punti Vendita Ricariche
Aspetto | Descrizione | Scadenze | Pro e Contro |
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Iscrizione Obbligatoria | Registrazione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche presso ADM | Dal 3 novembre 2024 | + Maggiore controllo – Aumento di adempimenti per gli esercenti |
Quota Annuale | Quota di 100 euro per esercizio, non frazionabile | Entro 31 dicembre | + Standardizzazione dell’iscrizione – Possibili oneri aggiuntivi per piccoli esercenti |
Requisiti per l’Iscrizione | Nessuna condanna o fallimento, rispetto normative finanziarie | Valutazione annuale | + Protezione contro abusi – Rigidità per i nuovi entranti |
Targa di Identificazione | Obbligatoria per ogni esercizio abilitato | Dopo iscrizione | + Trasparenza per i clienti – Necessità di vigilanza sull’uso corretto |
Sanzioni e Cancellazione | Sospensione o cancellazione per violazioni | Valutazione continua | + Incentivo al rispetto delle norme – Penalizzazione in caso di reiterazione minima |