Nuove regole sulla residenza fiscale per persone fisiche e società: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

 

Il 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 20/E, fornendo chiarimenti sulle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 209/2023 in materia di residenza fiscale per persone fisiche e giuridiche. Queste modifiche, in vigore dal 2024, mirano ad allineare la normativa italiana alle migliori prassi internazionali e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, garantendo maggiore certezza giuridica nel determinare la residenza fiscale.

Residenza Fiscale delle Persone Fisiche

La riforma mantiene l’impianto precedente dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, secondo cui una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 negli anni bisestili), si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • Iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente: L’iscrizione per la maggior parte dell’anno costituisce una presunzione relativa di residenza fiscale, superabile con prova contraria.
  • Residenza ai sensi del Codice Civile: Intesa come dimora abituale nel territorio italiano.
  • Domicilio ai fini fiscali: La riforma ridefinisce il domicilio come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona, superando la precedente accezione legata agli affari e interessi economici.
  • Presenza Fisica nel Territorio dello Stato: Introduzione di un nuovo criterio oggettivo basato sulla presenza fisica in Italia per la maggior parte dell’anno, indipendentemente dalle motivazioni. Anche periodi non continuativi, inclusi giorni o frazioni di giorno, concorrono al computo.

La circolare chiarisce che i lavoratori in smart working presenti in Italia per oltre 183 giorni sono considerati fiscalmente residenti. Per i lavoratori frontalieri, la frequente presenza in Italia potrebbe determinare la residenza fiscale, risolvibile attraverso le tie-breaker rules delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Residenza Fiscale delle Persone Giuridiche

Per le società ed enti, l’articolo 73 del TUIR, modificato dal D.Lgs. 209/2023, introduce nuovi criteri di collegamento:

  • Sede Legale: Rimane un criterio di residenza fiscale.
  • Sede di Direzione Effettiva: Definita come il luogo in cui avviene la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.
  • Sede di Gestione Ordinaria in Via Principale: Luogo in cui si svolgono le attività di gestione corrente dell’ente.

La presenza di uno solo di questi criteri è sufficiente per determinare la residenza fiscale in Italia.

 

Applicazione Temporale delle Nuove Regole

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta 2024. Per le società con esercizio a cavallo d’anno, le modifiche si applicano dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.

 

La circolare specifica che, per accedere ai regimi agevolativi legati al trasferimento di residenza in Italia, la valutazione della residenza fiscale nei periodi precedenti al 2024 avverrà secondo la disciplina previgente. Eventuali conflitti di residenza con altri Stati saranno risolti applicando le tie-breaker rules delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

 

Tabella di Sintesi delle Nuove Regole sulla Residenza Fiscale

Aspetto Dettagli Scadenze Pro e Contro
Presenza Fisica Introduzione del criterio basato sulla presenza fisica per oltre 183 giorni Dal 2024 + Maggiore chiarezza per lavoratori mobili
– Potenziali conflitti per frontalieri
Ridefinizione del Domicilio Focus sulle relazioni personali e familiari Dal 2024 + Allineamento con prassi internazionali
– Necessità di valutazioni soggettive
Iscrizione Anagrafica Presunzione relativa di residenza fiscale Dal 2024 + Flessibilità per contribuenti mobili
– Onere della prova a carico del contribuente
Criteri per Persone Giuridiche Introduzione di sede di direzione effettiva e gestione ordinaria Dal 2024 + Maggiore coerenza con realtà operative
– Possibili complessità interpretative

 

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