Ancora poco tempo a disposizione delle imprese per modificare il regime contabile in essere dal 2021. Capita, infatti, talvolta alle imprese di mantenere gli stessi comportamenti di natura fiscale tra un anno e l’altro, per poi accorgersi, magari in questi giorni, di essere costretti a cambiare binario, come nel caso del passaggio da forfettario a semplificato, o di poter scegliere di farlo, per esempio nel passaggio inverso da semplificato a forfettario.
La convenienza del passaggio
Il regime forfettario è particolarmente conveniente per i contribuenti ad alto valore aggiunto, che non sarebbero in grado di dedurre costi di elevato ammontare e che quindi accettano di buon grado che gli vengano riconosciuti, appunto forfettariamente, per legge e senza obbligo di documentazione. Ulteriori benefici sono costituiti dall’abbattimento per artigiani e commercianti del 35% dei contributi Inps fissi e a percentuale (con un risparmio minimo di 1.400 euro circa) a cui si aggiunge il non certo sgradito risparmio in termini di minori adempimenti amministrativi, esonero da fatturazione elettronica e da compilazione degli Isa, semplificazioni nella tenuta della contabilità e conseguente ridotto onorario per il professionista di fiducia.
È oramai certo che il regime forfettario e il regime semplificato sono considerati anche dall’agenzia delle Entrate entrambi regimi naturali, con la conseguenza che è inesistente il vincolo triennale nel passaggio dall’uno all’altro.
Ricordiamo anche che il forfettario è un regime “per molti ma non per tutti”, considerato che si applica alle imprese e ai professionisti individuali, con incassi dell’anno precedente non superiori a 65.000 euro, che non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 30.000 euro, che non abbiano sostenuto oltre 20.000 euro di costi per dipendenti, e collaboratori, che non posseggano partecipazioni in società di persone, imprese familiari e associazioni tra professionisti né controllino Srl che svolgono attività economiche riconducibili all’attività forfettaria.
La decisione sul regime da adottare è opportuno venga assunta già dai primi giorni del nuovo anno, per motivi legati all’eventuale effettuazione della ritenuta per taluni contribuenti (ad esempio agenti di commercio), come pure in relazione al regime Iva e previdenziale da applicare. Il contribuente forfettario non è sostituto d’imposta, quindi non subisce né trattiene le ritenute previste per le prestazioni di lavoro autonomo e di intermediazione del commercio, ma se ciò accade, le ritenute subite non andranno perse, perché potranno essere scomputate dall’importo dall’Irpef dovuta sugli eventuali altri redditi a tassazione ordinaria conseguiti dal contribuente.
Per quanto riguarda l’Iva, il forfettario emette fattura senza indicazione dell’imposta: una volta passato al semplificato, dovrebbe annullare con nota di credito (cartacea) le fatture emesse fino a quel momento – comunque prima del termine per la prima liquidazione Iva 2021 (17 maggio per i trimestrali) – per poi emettere fatture elettroniche con Iva e rischiando una sanzione di 250 euro per ogni documento elettronico emesso oltre 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. Al contrario, il semplificato che diventa forfettario, se ha già emesso fatture con Iva, dovrà procedere ad annullarle con nota di credito (elettronica), restituendo l’Iva al cliente, per poi riemettere le fatture cartacee senza Iva con la data di effettuazione dell’operazione.
Sul fronte previdenziale, considerato che artigiani e commercianti possono optare per la riduzione del 35% dei contributi Inps (sia fissi che a conguaglio), va rilevato che, a questo fine, purtroppo, il termine per l’opzione è spirato il 1° marzo scorso, per cui l’eventuale scelta effettuata in questi giorni sul sito dell’Inps varrebbe a decorrere dal 2022.
Oops! Non è stato possibile trovare il tuo modulo.
Un supporto per le imprese, startup e per chi ha un’idea di business da sviluppare.
Richiedi un appuntamento per lo sviluppo del tuo business: valutiamo la tua idea.