Nuovo accertamento sintetico: doppia soglia e franchigia per redditi medio-bassi

 

L’introduzione di nuovi criteri per l’accertamento sintetico del reddito segna un’importante svolta nella metodologia di verifica fiscale, grazie al decreto legislativo correttivo n. 108/2024. Questo provvedimento apporta modifiche ai criteri applicabili all’accertamento sintetico, puntando alla verifica della coerenza tra spese sostenute e reddito dichiarato. Le novità principali includono una doppia soglia di riferimento che, in alcuni casi, favorisce i contribuenti con redditi medio-bassi.

1. Accertamento Sintetico: Doppia Soglia di Verifica La nuova normativa pone due limiti per l’accertamento:

  • 20% di Eccedenza: L’accertamento è valido solo se il reddito accertato eccede del 20% il reddito dichiarato. Ad esempio, su un reddito dichiarato di 80.000 euro, l’accertamento può scattare solo se il reddito accertabile raggiunge almeno 96.000 euro.
  • Soglia dei 70.000 Euro: Il reddito complessivo accertabile deve superare almeno dieci volte il valore della pensione sociale, fissato attualmente intorno ai 7.000 euro, ossia circa 70.000 euro. Questo introduce una sorta di soglia base, rendendo applicabile l’accertamento solo per redditi complessivi che superano tale importo.

2. La Franchigia per Redditi Medio-Bassi Questa nuova soglia dei 70.000 euro implica che i contribuenti con redditi complessivi dichiarati al di sotto di tale cifra siano sostanzialmente esclusi dall’accertamento sintetico, a meno che non si verifichi un’evasione significativa, tale da incrementare il reddito complessivo oltre la soglia. Per esempio, un reddito dichiarato di 30.000 euro non sarà sottoposto ad accertamento anche se il reddito accertato risulta il doppio, cioè di 60.000 euro, poiché non supera i 70.000 euro complessivi.

3. Interpretazioni e Potenziali Incongruenze Secondo una lettura letterale della norma, la soglia di 70.000 euro si applica all’intero reddito accertato, non solo alla quota di reddito non dichiarato. Tuttavia, alcuni commentatori sostengono che la soglia potrebbe essere più equa se applicata solo al “maggior reddito” accertato, favorendo così una più precisa individuazione dei casi di evasione fiscale effettiva. Se adottata, questa interpretazione potrebbe permettere l’accertamento anche su redditi dichiarati inferiori a 70.000 euro, a patto che il reddito non dichiarato sia almeno pari alla soglia.

4. Prove e Contraddittorio Un altro aspetto chiave dell’accertamento sintetico è la possibilità per il contribuente di dimostrare che le spese sostenute non derivano da redditi imponibili. La normativa permette al contribuente di provare, ad esempio, che le spese sono state finanziate con risparmi o altre risorse non tassabili. Tale prova deve essere chiara, dimostrando che le risorse utilizzate per finanziare le spese non rientrano nei redditi imponibili.

Il contraddittorio rimane una fase cruciale dell’accertamento, diviso in due momenti: uno iniziale, dove il contribuente può presentare documenti e chiarimenti, e uno successivo, che mira all’eventuale concordato dell’imponibile. Tuttavia, il contraddittorio speciale, come stabilito dalla normativa, non rientra completamente nel regime del contraddittorio generalizzato previsto dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.

Tabella di Sintesi delle Nuove Regole di Accertamento

Aspetto Dettagli Scadenze Pro e Contro
Soglia del 20% L’accertamento è possibile se il reddito accertato eccede il 20% del reddito dichiarato Immediato + Chiarezza su scostamento accettabile
– Margine ridotto per errori dichiarativi
Soglia di 70.000 Euro L’accertamento è applicabile solo a redditi complessivi accertabili superiori a 70.000 euro Immediato + Protezione per redditi medio-bassi
– Ambiguità se non si applica solo al “maggior reddito”
Franchigia per Redditi Medio-Bassi Redditi sotto i 70.000 euro di reddito complessivo difficilmente saranno soggetti ad accertamento Immediato + Supporto ai contribuenti con redditi bassi
– Potenziale incentivazione per dichiarazioni vicine alla soglia
Contraddittorio Speciale Doppia fase per verifica e discussione dell’imponibile Continuo + Maggiore difesa per il contribuente
– Non integrato nel contraddittorio generale

 

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