Tra le disposizioni contenute nel Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, è passata quasi sotto silenzio una norma che interviene sull’assetto digitale delle società, ridefinendo l’obbligo di domicilio digitale per gli amministratori. Nonostante sia formalmente estranea al tema della sicurezza sul lavoro, la norma ha impatti rilevanti sul piano organizzativo e operativo per molte realtà, in particolare per le società di capitali. Nessun effetto, invece, per le società di persone, salvo rare eccezioni.
Il nuovo obbligo: chi è coinvolto e chi no
L’articolo 13, comma 3, lettera a), del DL 159/2025 modifica le regole precedenti e circoscrive l’obbligo di possedere una PEC personale – distinta da quella della società – alle seguenti figure:
- amministratore unico;
- amministratore delegato;
- in assenza dell’amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione.
Tutte le altre cariche sono escluse, comprese quelle di amministratori plurimi non collegiali (tipiche nelle Srl) o i membri del consiglio di gestione nelle Spa che adottano il sistema dualistico. La norma vieta inoltre espressamente di utilizzare la PEC della società come domicilio digitale dell’amministratore: è obbligatoria una casella PEC individuale.
Società di persone escluse
Sas e Snc non sono toccate dalla nuova disciplina. La formulazione normativa limita infatti l’obbligo alle strutture di tipo societario con una governance formalmente articolata secondo i modelli delle società di capitali. Solo in caso di patti sociali atipici, che riproducano modelli organizzativi simili a quelli delle Srl o delle Spa, la norma potrebbe teoricamente trovare applicazione, ma si tratta di ipotesi residuali e rarissime nella prassi.
Effetti concreti e criticità
L’obbligo si traduce, nei casi previsti, nell’attivazione di una PEC personale da parte dell’amministratore e nella comunicazione al Registro delle Imprese, separatamente rispetto a quella già prevista per la società. La ratio della disposizione non è esplicitata nel testo, e non appare evidente, soprattutto considerando che il rappresentante legale della società ha già obblighi di presidio sulla PEC aziendale.
Nel caso delle società unipersonali, ad esempio, dove il socio e l’amministratore coincidono, si genera un duplice obbligo per lo stesso soggetto: una PEC per la società e una per se stesso, vietando per legge che coincidano. Un aggravio puramente formale, che non trova riscontro nella disciplina generale sul domicilio legale, dove è comune che quello dell’amministratore coincida con la sede sociale.
Esempio 1 – Srl con amministrazione congiuntiva Una Srl con due amministratori, ciascuno con poteri congiunti, non è soggetta all’obbligo. Nessuno dei due riveste il ruolo di amministratore unico o delegato, e non è previsto un consiglio di amministrazione. I due possono continuare a operare senza necessità di attivare una PEC personale distinta.
Esempio 2 – Spa con amministratore delegato Una Spa con consiglio di amministrazione e amministratore delegato, invece, rientra pienamente nell’ambito applicativo. Il delegato deve dotarsi di una PEC personale, diversa da quella della società, e comunicarla tempestivamente al Registro delle Imprese, anche in fase di nomina o modifica dell’incarico.
Gestione strategica dell’adempimento
L’obbligo, benché circoscritto, impone alle imprese una verifica accurata della propria struttura societaria e della tipologia di amministrazione adottata. In molti casi, l’adempimento sarà agevole. In altri, sarà necessario intervenire per chiarire deleghe, cariche, statuti e pratiche operative.
È consigliabile per le società di capitali:
- verificare l’attuale configurazione degli organi di amministrazione;
- predisporre, se necessario, la documentazione per l’attivazione e comunicazione della PEC personale;
- valutare l’impatto organizzativo dell’obbligo, anche in ottica di semplificazione futura della governance.
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