Obbligo di reperibilità alla visita di controllo e decadenza dal trattamento

Il lavoratore in malattia ha l’obbligo della reperibilità durante gli orari fissati dalla legge al fine di consentire la visita fiscale del medico dell’Inps; tuttavia, nel caso in cui debba assentarsi, allontanandosi da casa per un motivo urgente, deve darne previa comunicazione al datore di lavoro e agli organi di controllo dell’Inps stesso.
L’obbligo dell’INPS di erogare l’indennità di malattia permane anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l’indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio.
Sussiste in capo all’assicurato uno specifico obbligo di cooperazione con l’ente previdenziale per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela.

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