Obbligo visita medica dopo 60 giorni di assenza

 

Il decreto legislativo 81/2008 stabilisce che, dopo un’assenza superiore a 60 giorni, il datore di lavoro è obbligato a sottoporre il dipendente a una visita medica di idoneità. Questo controllo è cruciale per accertare che il lavoratore sia effettivamente in grado di riprendere le sue attività lavorative senza rischi per la sua salute.

Le aziende in cui si riscontrano rischi professionali, come indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), devono garantire che i dipendenti assenti per più di 60 giorni per malattia o infortunio siano sottoposti a questa visita medica prima di poter riprendere il lavoro. L’idoneità al lavoro deve essere confermata dal medico competente tramite una dichiarazione ufficiale.

La visita di idoneità dopo un’assenza prolungata ha lo scopo di:
– Valutare le condizioni di salute del lavoratore e la sua capacità di svolgere le mansioni specifiche.
– Identificare eventuali limitazioni o necessità di adattamento del posto di lavoro.
– Prevenire il rischio che il lavoratore possa aggravare la sua condizione di salute o quella di altri.

Se il datore di lavoro non rispetta l’obbligo di far sottoporre il dipendente alla visita medica, può incorrere in sanzioni severe. Questo mancato adempimento è visto come una grave negligenza riguardo alla sicurezza e al benessere dei lavoratori.

È responsabilità del datore di lavoro informare tutti i lavoratori degli obblighi e delle procedure relative alla sorveglianza sanitaria. Deve assicurarsi che tutti siano consapevoli delle politiche aziendali e delle loro implicazioni legali e sanitarie.

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