OIC 34 e derivazione rafforzata: come cambiano i bilanci e la fiscalità dei ricavi

OIC 34 e derivazione rafforzata: come cambiano i bilanci 2024 e la fiscalità dei ricavi secondo il DM 27 giugno 2025.

L’introduzione dell’OIC 34 sui ricavi e l’attivazione del principio di derivazione rafforzata, sancita dal decreto ministeriale del 27 giugno 2025, segnano un punto di svolta nella redazione del bilancio e nella determinazione dell’imponibile fiscale per le società che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali. La novità è rilevante non solo sul piano tecnico-contabile, ma soprattutto per le implicazioni strategiche nella gestione dei contratti, dei costi accessori e delle politiche di pricing.

Il principio OIC 34, applicabile dai bilanci 2024, introduce una nuova disciplina organica della rilevazione dei ricavi, armonizzandosi con gli altri OIC aggiornati (OIC 12, 15, 16, 19 e 31) e integrandosi con il meccanismo di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83, comma 1-bis, del TUIR. Il DM 27 giugno 2025 rende queste regole contabili rilevanti anche ai fini fiscali, salvo specifiche deroghe.

Nuovi criteri per la rilevazione dei ricavi e implicazioni fiscali

L’OIC 34 stabilisce che il ricavo venga rilevato quando il controllo del bene o del servizio è trasferito al cliente, considerando variabili come sconti, abbuoni, premi, penali e resi. Il principio della derivazione rafforzata consente che la qualificazione, classificazione e imputazione temporale delle operazioni rilevate a bilancio trovino corrispondenza anche a fini fiscali.

Esempio pratico: una società stipula un contratto per la fornitura di software con opzione di penale in caso di mancata funzionalità. Se il rischio è stimabile, si accantona a bilancio una passività per penale. Fiscalmente, però, la deduzione avviene solo all’effettiva determinazione della penale.

Costi per l’ottenimento del contratto: capitalizzazione e deducibilità

OIC 34 consente la capitalizzazione dei costi sostenuti per ottenere un contratto (provvigioni, spese legali, costi tecnici), se recuperabili tramite i ricavi futuri. Questi costi vanno iscritti nelle immobilizzazioni immateriali e ammortizzati sulla durata del contratto. Il DM conferma la piena deducibilità fiscale ai sensi dell’art. 108 TUIR, senza applicazione dei limiti dell’art. 103.

Esempio pratico: una società sostiene €25.000 per costi legali per un contratto pluriennale. Capitalizza la somma e la ammortizza in cinque anni. La deduzione fiscale segue il piano contabile.

Corrispettivi variabili e penali

L’OIC 34 prevede che sconti e penali riducano i ricavi quando siano ragionevolmente stimabili. Tuttavia, il DM 27 giugno 2025 stabilisce che le penali legali e contrattuali sono deducibili solo quando certe e determinabili, in base all’art. 107 TUIR, disattivando in tal caso la derivazione rafforzata.

Vendite con diritto di reso

Nel caso di valutazione puntuale, la derivazione rafforzata resta pienamente applicabile. Se invece la stima avviene per masse, la deduzione fiscale si sposta all’effettivo rimborso del prezzo.

Costi di smantellamento e ripristino dei cespiti

Le modifiche all’OIC 16 prevedono la capitalizzazione dei costi di smantellamento e ripristino come parte del valore del cespite. Il DM riconosce integralmente questi costi anche ai fini fiscali, con impatto su ammortamenti e deduzione delle manutenzioni.

Opportunità strategiche per le imprese

Le novità introdotte offrono spunti per ottimizzare la pianificazione fiscale e migliorare la rappresentazione economica delle performance. Affidarsi a un partner strategico come Beneggi e Associati significa:

  • verificare la corretta implementazione dell’OIC 34;
  • analizzare l’impatto fiscale delle nuove regole;
  • aggiornare i processi amministrativi e contrattuali;
  • ridurre i rischi di contestazioni o rettifiche.

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