La fattura elettronica emessa per omaggi a se stessi (ex autofattura), come quella emessa per autoconsumo, deve essere sempre inviata allo Sdi, anche se i dati del cedente/prestatore vanno inseriti non solo nella sezione «Dati del cedente/prestatore», ma anche in quella «del cessionario/committente». Così facendo, però, l’emittente la vede nel proprio portale «Fatture e corrispettivi» di Fisconline o Entratel, non solo tra le fatture emesse, ma anche tra quelle passive ricevute. Si ritiene che quest’ultima fattura non debba essere registrata nel registro Iva degli acquisti ovvero, se viene registrata, non possa essere detratta la relativa Iva.
La «cessione gratuita di beni» propri (oggetto dell’attività ) è imponibile a Iva, a meno che non si scelga di non detrarre l’Iva sull’acquisto, al fine di considerare la cessione fuori campo Iva. Nel caso di imponibilità Iva, quest’ultima deve essere sempre «versata», cioè considera a debito nella liquidazione Iva, anche se si parla di «cessione gratuita di beni». L’operazione può essere documentata nei seguenti modi:
- registro degli omaggi;
- fattura elettronica per omaggi al proprio cliente (cioè con la sua partita Iva nel campo del cessionario), con o senza rivalsa dell’Iva, da inviare, tramite lo Sdi, al proprio cliente, il quale può detrarsi l’Iva, solo se emessa con rivalsa;
- fattura elettronica per omaggi a se stessi (ex autofattura), senza rivalsa.
In tutti e tre i casi di emissione della fattura, l’emittente registra questo documento solo nel registro Iva vendite.
Concentrandosi sulle fatture a se stessi, può essere emesso un documento simile all’autofattura, cioè con i dati dell’emittente sia come cedente che come cessionario, che non va consegnato, né spedito, al destinatario, e va registrato solo nel registro Iva delle vendite. Questo documento, però, a differenza dell’autofattura cartacea, deve essere in formato Xml e deve essere inviato al Sdi. Inoltre, non può più essere denominato «autofattura», in quanto nel campo «TipoDocumento» dell’Xml va indicato il codice TD01, «Fattura», e non il codice TD20 riservato solo alle «autofatture» per regolarizzazione. Questa fattura emessa a se stesso deve essere inviata al Sdi, quindi, l’emittente la vede nel proprio portale «Fatture e corrispettivi», anche tra le fatture passive ricevute, perché nel campo del cessionario va riportata la partita Iva dell’emittente. Si ritiene che questa fattura non debba essere registrata nel registro Iva degli acquisti ovvero, se viene registrata, non debba essere detratta la relativa Iva. Questa fattura a se stessi può essere emessa singolarmente per ciascuna cessione gratuita (fattura immediata) ovvero entro il 15 del mese successivo (fattura differita), indicando i dati di tutti i singoli Ddt di consegna.
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