Per oltre 16.000 Onlus, il conto alla rovescia verso l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) segna l’inizio di un cambiamento profondo e strategico. La scadenza fissata al 31 marzo 2026 per completare la migrazione dall’Anagrafe delle Onlus al Runts non rappresenta un semplice passaggio formale, ma una ridefinizione integrale del modello fiscale, operativo e gestionale di questi enti.
L’uscita dalla disciplina del Dlgs 460/1997 e l’ingresso nel perimetro del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) impone una serie di scelte consapevoli che richiedono analisi puntuali, assistenza specializzata e un approccio strategico per valorizzare le nuove opportunità e contenere i rischi derivanti dalla transizione.
Fine del regime agevolativo Onlus
Le Onlus, finora beneficiarie di una disciplina fiscale altamente favorevole, dovranno rinunciare a una serie di agevolazioni storiche:
- Decommercializzazione presunta delle attività istituzionali e connesse (art. 150 TUIR);
- Regime forfetario di determinazione del reddito per le attività marginali;
- Vincoli rigidi su destinatari e modalità operative.
Con l’adozione del nuovo regime, le attività saranno qualificate commerciali o non commerciali secondo parametri oggettivi e in base all’art. 79 del CTS, che richiede una verifica tra ricavi e costi sostenuti per ciascuna attività.
Esempio 1 – Onlus socio-sanitaria
Una Onlus che gestisce servizi domiciliari a favore di soggetti disabili dovrà ridefinire il proprio assetto. In passato, ogni attività rivolta a soggetti svantaggiati era automaticamente considerata non commerciale. Con il CTS, dovrà invece verificare la sostenibilità economica dell’attività per mantenere la qualifica non commerciale, con conseguenze su Iva e imposte dirette.
Ampliamento dei destinatari e flessibilità operativa
Il nuovo codice consente agli enti di operare in ambiti civici e solidaristici anche senza limitarsi ai soggetti svantaggiati, ampliando così la platea dei beneficiari. Un cambiamento sostanziale che riconosce il valore sociale di una missione a prescindere dallo status economico dei destinatari.
Attività diverse: da vincolo a opportunità
Il Dlgs 460/1997 imponeva che le attività diverse fossero direttamente connesse a quelle istituzionali e contenute entro il 66% dei costi totali. Il nuovo regime consente invece attività strumentali e secondarie, anche se di natura commerciale, a patto che i proventi siano reinvestiti e che ci sia coerenza con la missione dell’ente.
Esempio 2 – Onlus culturale
Un’associazione impegnata in progetti educativi potrà affiancare attività collaterali (come pubblicazioni o eventi sponsorizzati), purché secondarie. Ciò le permetterà di generare entrate autonome, senza più dover dimostrare un legame funzionale diretto con l’attività istituzionale.
Limiti retributivi più ampi
Le Onlus che aderiranno al Runts potranno beneficiare di una maggiore flessibilità retributiva:
- Il tetto massimo per i compensi passa dal 20% al 40% in più rispetto ai CCNL di riferimento.
- In caso di elevate competenze richieste, è possibile superare anche tale soglia.
Questo consente agli enti di attrarre risorse professionali qualificate, mantenendo la qualifica non lucrativa.
Coordinamento della transizione
Le Onlus con esercizio non coincidente con l’anno solare (es. settembre 2025 – agosto 2026) dovranno prestare attenzione al periodo di decorrenza del nuovo regime fiscale. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate durante lo Speciale Telefisco del 18 settembre 2025, le nuove regole si applicano dal primo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025. Dunque, nel caso indicato, dal 1° settembre 2026.