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Pari opportunità tra uomo e donna, rapporto biennale entro il 30 settembre 2022

 

Per il solo 2022, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende dovrà essere trasmesso entro il 30 settembre (e non il 30 aprile), tenendo conto delle novità introdotte dalla legge n. 162/2021 con particolare riferimento ai lavoratori destinatari dell’obbligo.

 

L’obbligo di redazione del rapporto biennale riguarda ora le aziende con oltre 50 dipendenti e non più solo quelle che superano i 100 dipendenti. Invece, per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti, la redazione del rapporto è su base volontaria.

 

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre il 30 settembre 2022. La scadenza cade al 30 settembre per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

 

Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, il Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

 

Se le aziende non trasmettono il rapporto nei termini prescritti, la DRL invita le stesse a provvedere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza trova applicazione l’art. 11 del DPR 520/1955 che prevede la sanzione amministrativa da 103,00 euro a 516,00 euro. La stessa norma prevede anche la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a euro 413,00 se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro. Nel caso in cui l’inottemperanza si protrae per oltre dodici mesi, viene disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (prima della modifica della L. 162/2021 la sospensione trovava applicazione solo nei casi più gravi). Infine, se il rapporto redatto è mendace o incompleto trova applicazione la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

 

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