Partecipazioni “minime” e tassazione dei dividendi: nuove regole dal 2026

A decorrere dal 1° gennaio 2026, per effetto della legge di Bilancio, muta il regime fiscale applicabile ai dividendi derivanti da partecipazioni cosiddette “minime” detenute da soggetti IRES. La modifica impatta in modo significativo sulla pianificazione patrimoniale delle holding di famiglia e sulle scelte di assetto societario.

Definizione di partecipazioni minime

Sono considerate “minime” le partecipazioni che:

  • non superano il 5% del capitale sociale dell’entità partecipata;
  • e il cui valore fiscale è inferiore a 500.000 euro.

Il superamento anche di uno solo dei due requisiti consente di accedere al regime fiscale ordinario, con concorso al reddito del solo 5% del dividendo percepito.

Nuovo trattamento fiscale dal 2026

Per i dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 2026:

  • le partecipazioni “minime” detenute da soggetti IRES, come le società holding, sono soggette a tassazione integrale del dividendo percepito;
  • la tassazione si applica con l’aliquota IRES ordinaria (attualmente pari al 24%).

Rimangono invariate:

  • la tassazione con ritenuta del 26% per le persone fisiche che detengono partecipazioni minime;
  • la tassazione ridotta al 5% per soggetti IRES che detengano partecipazioni non minime.

Impatti sulle strutture holding di famiglia

Nel caso tipico di una holding familiare che detiene una partecipazione “minima”, il dividendo subisce:

  1. tassazione sull’utile della società operativa (IRES/IRAP);
  2. tassazione ordinaria del dividendo nella holding (IRES su 100%);
  3. tassazione in capo alla persona fisica (ritenuta del 26%) in caso di ulteriore distribuzione.

Effetto cumulato: su 100 euro di utile, il netto percepito dal socio persona fisica può ridursi a circa 40,55 euro, contro i 52,71 euro precedenti.

Soluzioni operative: adeguamenti e pianificazione

Per evitare la penalizzazione fiscale, sono possibili alcune azioni preventive:

  1. Modifica della titolarità della partecipazione, ad esempio mediante cessione a persona fisica (previa valutazione dell’impatto sulla plusvalenza);
  2. Incremento della quota di capitale posseduta, per superare la soglia del 5%;
  3. Incremento del valore fiscale della partecipazione, tramite operazioni quali:
    • versamenti in conto capitale;
    • conferimenti o apporti in natura;
    • rivalutazioni ove consentite dalla normativa.

La norma non chiarisce in modo esplicito la determinazione del “valore fiscale”. Tuttavia, in coerenza con l’ordinamento tributario, si ritiene che esso coincida con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al soggetto detentore.

Attenzione: ogni operazione volta ad aumentare il valore fiscale deve essere valutata anche alla luce della disciplina antiabuso (articolo 10-bis Legge 212/2000), soprattutto in presenza di distribuzioni contestuali di dividendi.

Esempi operativi

Esempio 1 – Holding con partecipazione minima La holding Alfa detiene il 3% della società Beta, con un valore fiscale di 300.000 euro. A partire dal 2026, i dividendi percepiti da Alfa sono interamente imponibili ai fini IRES.

Esempio 2 – Aumento del valore fiscale La holding Gamma effettua un versamento in conto capitale di 250.000 euro a favore della partecipata Delta, incrementando così il valore fiscale della partecipazione da 400.000 a 650.000 euro. Superata la soglia minima, i dividendi successivi sono tassati solo al 5%.

Esempio 3 – Cessione alla persona fisica La holding Zeta cede la partecipazione minima al socio persona fisica, che riceve dividendi soggetti a ritenuta del 26%, evitando l’imposizione IRES intermedia.

La revisione delle strutture di partecipazione è oggi una priorità per salvaguardare la redditività complessiva e la sostenibilità fiscale nel medio-lungo periodo.

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Tiziano Beneggi

Gennaio 25, 2026

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