Passaggio generazionale: il conferimento non è abuso secondo l’Agenzia delle Entrate

Il tema dell’abuso del diritto nelle operazioni di riorganizzazione societaria familiare è tornato al centro dell’attenzione dopo la risposta n. 42 del 18 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria ha stabilito che un’articolata operazione di conferimento di partecipazioni in una holding, seguita dalla donazione della nuda proprietà delle quote dal padre ai figli, non integra abuso del diritto. L’intervento chiarisce un punto spesso controverso nelle operazioni di passaggio generazionale: la rilevanza della sostanza economica rispetto al mero vantaggio fiscale.
La decisione conferma una linea interpretativa che valorizza gli obiettivi organizzativi, di governance e di continuità aziendale, riconoscendo che il conferimento può rappresentare una scelta efficiente e non artificiosa anche quando determina una base imponibile inferiore per l’imposta sulle donazioni rispetto a una donazione diretta delle partecipazioni operative.

Il caso sottoposto all’Agenzia

La fattispecie riguarda una famiglia imprenditoriale articolata su due società: una immobiliare posseduta al 50% da ciascuno dei due figli e una società operativa partecipata per il 48,2% dal padre e per il 25,6% da ciascun figlio. La riorganizzazione prevede che padre e figli conferiscano nella stessa holding le partecipazioni detenute nelle due società. Successivamente, il padre dona ai figli la nuda proprietà delle quote della holding risultanti dal conferimento.
L’operazione consente di concentrare la governance nella holding, evitando paralisi decisionali nelle operative e migliorando il controllo sulla liquidità generata. La donazione delle quote della holding è soggetta a tassazione ordinaria, poiché non si tratta di partecipazione di controllo ai fini dell’articolo 16 del Dlgs 346/1990. Tuttavia, la base imponibile risulta inferiore rispetto a quella che sarebbe emersa donando direttamente le quote della società operativa, il cui patrimonio netto è superiore.
Gli istanti chiedono se ciò integri una forma di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 212/2000, potendo la sequenza conferimento‑donazione apparire come costruzione volta a ridurre la tassazione.

Il conferimento di controllo e il regime del realizzo controllato

L’Agenzia richiama preliminarmente la disciplina dell’articolo 177, comma 2, del Tuir. Il conferimento di partecipazioni idoneo a trasferire il controllo alla holding è trattato come operazione neutrale attraverso il meccanismo del realizzo controllato: la plusvalenza non emerge se la holding iscrive le partecipazioni in bilancio al valore fiscale preesistente presso i conferenti. Tale neutralità è stata confermata dalla circolare 33/E/2010.
Nel caso esaminato, il conferimento consente alla holding di incrementare il proprio patrimonio netto nella misura dei valori fiscali delle partecipazioni conferite. Tale conseguenza, pienamente coerente con la disciplina del regime agevolato, non comporta alcuna alterazione arbitraria dell’imponibile.
Il trasferimento delle partecipazioni alla holding crea un soggetto unitario che detiene le operative e permette un governo più stabile, riducendo i potenziali blocchi decisionali. L’operazione, sotto questo profilo, presenta chiari effetti economici rilevanti.

Il fattore fiscale: vantaggio sì, ma non indebito

L’Agenzia riconosce che la donazione delle quote della holding genera una base imponibile per l’imposta di donazione inferiore rispetto alla donazione delle partecipazioni nella società operativa. Ciò potrebbe costituire uno dei due elementi richiesti dall’articolo 10‑bis per configurare l’abuso: il vantaggio fiscale indebito.
Tuttavia, la presenza di un vantaggio non è sufficiente. Occorre verificare il secondo elemento: l’assenza di sostanza economica.
Secondo l’Agenzia, il vantaggio fiscale deriva da un effetto naturale della disciplina del conferimento di controllo e non da una costruzione artificiosa. Il contribuente opera mediante istituti legittimi previsti dal Tuir e non devia dal loro utilizzo fisiologico. Non si tratta quindi di un vantaggio “indebito” in senso tecnico.

La sostanza economica dell’operazione

Il punto decisivo riguarda la valutazione della sostanza economica. L’Agenzia, richiamando l’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025, chiarisce che l’operazione complessiva presenta molteplici ragioni extrafiscali non marginali.
Il conferimento nella holding permette:
– una governance più efficiente delle operative;
– la gestione coordinata della liquidità;
– la prevenzione di conflitti tra i soci nelle società operative;
– l’avvio del passaggio generazionale mediante un unico contenitore societario;
– la predisposizione di clausole antistallo idonee a evitare blocchi nell’assunzione delle decisioni.
Questi elementi confermano che l’operazione non è volta esclusivamente al risparmio d’imposta. La holding è uno strumento organizzativo coerente con le esigenze della famiglia imprenditoriale e contribuisce a realizzare un assetto stabile e razionale.
La donazione diretta delle quote operative non avrebbe consentito di conseguire tali obiettivi. La struttura conferimento‑donazione, quindi, non può essere qualificata come artificiosa né priva di sostanza economica.

La conclusione dell’Agenzia: nessun abuso del diritto

L’Agenzia delle Entrate afferma che l’operazione complessiva risponde ai criteri di idoneità economica e non costituisce abuso. La presenza di un risparmio fiscale non è sufficiente a integrare la violazione dell’articolo 10‑bis quando l’operazione ha finalità organizzative concrete, come nel caso del passaggio generazionale e della stabilizzazione della governance.
La decisione si inserisce nella più recente evoluzione interpretativa, che pone maggiore attenzione ai motivi extrafiscali e al ruolo delle holding nei processi successori. Anche la giurisprudenza di Cassazione ha riconosciuto la legittimità delle riorganizzazioni societarie familiari quando sorrette da finalità ulteriori rispetto al mero vantaggio tributario.

Conclusioni operative

Il caso offre indicazioni utili per la pianificazione patrimoniale e societaria: le operazioni di conferimento seguite da donazione possono essere considerate legittime quando la struttura societaria risponde a finalità reali e verificabili. In un contesto in cui le famiglie imprenditoriali ricorrono sempre più alle holding per stabilizzare il governo delle società operative, è essenziale documentare le finalità organizzative dell’operazione e costruire assetti coerenti con la sostanza economica.

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Tiziano Beneggi

Marzo 6, 2026

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