Nel panorama normativo che disciplina la sicurezza sui luoghi di lavoro, emerge con forza la questione della patente a crediti, un requisito essenziale per le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi impegnati in attività di appalto e subappalto. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la pubblicazione della FAQ n. 12, ha recentemente chiarito i contorni di questo obbligo, ponendo in rilievo il ruolo centrale del committente o del responsabile dei lavori nel processo di verifica.
La patente a crediti, strumento che attesta il possesso delle qualificazioni professionali e l’adeguatezza tecnico-organizzativa delle imprese, rappresenta un elemento cardine per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fino al 31 ottobre 2024, in alternativa, è ammessa anche un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti. A partire da tale data, la patente diventerà l’unico strumento accettato.
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, spetta al committente o al responsabile dei lavori, ove nominato, il compito di verificare che tutte le imprese appaltatrici, i lavoratori autonomi e i subappaltatori siano in possesso della patente a crediti o dell’attestazione di qualificazione SOA, quando richiesta. Questo controllo deve essere eseguito non solo per le imprese direttamente coinvolte, ma anche per tutte le imprese subappaltatrici eventualmente impiegate.
L’aspetto più rilevante riguarda la responsabilità diretta del committente. Come chiarito dall’INL, non si configura una responsabilità “a cascata” nei confronti dei sub-committenti, che non sono tenuti a effettuare ulteriori verifiche. L’onere della verifica rimane infatti esclusivamente in capo al committente principale o al responsabile dei lavori, se designato, i quali devono assicurarsi che le verifiche siano eseguite in modo accurato per tutte le imprese coinvolte nei lavori, inclusi i subappaltatori.
Nel caso in cui queste verifiche non vengano svolte o risultino incomplete, il committente o il responsabile dei lavori sarà destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dall’art. 157 del D.Lgs. 81/2008. L’importo della sanzione varia tra 711,92 e 2.562,91 euro, a seconda della gravità della violazione.
Alla luce di queste disposizioni, è essenziale che il committente predisponga adeguate procedure di controllo e verifica, anche con il supporto di consulenti legali o tecnici qualificati. Si consiglia di adottare sistemi di gestione e monitoraggio delle qualifiche professionali, assicurandosi che tutte le imprese esecutrici e i subappaltatori abbiano la documentazione richiesta in regola.
È inoltre utile ricordare che, fino al 31 ottobre 2024, è ammessa l’autocertificazione, ma sarà fondamentale predisporre per tempo i necessari aggiornamenti per passare alla patente a crediti.