L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassazione frazionata di una plusvalenza, nell’anno del conseguimento della stessa, autorizza il contribuente a non ritenersi in perdita ove fosse stato ottenuto un imponibile fiscale se non fosse stata applicata la variazione in diminuzione derivante dalla scelta di acquisire a tassazione pro quota l’elemento positivo di reddito.