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Perdite, regime di cassa

Le imprese minori devono adottare da subito l’eventuale scelta per il regime di contabilità ordinaria se intendono mettere in sicurezza il costo delle giacenze iniziali di merci.
Infatti, nel regime di cassa le rimanenze finali diventano irrilevanti ai fini della determinazione del reddito in quanto il nuovo articolo 18 del Dpr 600/1973 prevede che soltanto nel primo anno in cui si applica il nuovo regime (quindi il 2017), può essere portato in diminuzione l’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito nel periodo d’imposta precedente secondo il criterio di competenza.
Qualora l’importo delle rimanenze sia significativo, esso genererà una perdita fiscale per l’anno 2017 la quale tuttavia, non potrà essere riportata negli anni successivi per effetto dell’articolo 8 del Tuir; infatti tale disposizione prevede che le perdite di impresa in regime di contabilità semplificata possono essere utilizzate entro il medesimo periodo di imposta in diminuzione dal reddito complessivo, mentre solo quelle che derivano da contabilità ordinaria possono essere compensate con redditi della stessa natura e riportate in avanti nei cinque anni successivi.
Al fine di non rinunciare a un costo legittimo non resta che l’opzione per il regime di contabilità ordinaria il quale deve essere adottato dall’inizio del periodo di imposta. Il libro giornale e quello degli inventari non devono essere preventivamente vidimati, ma occorre da subito redigere la situazione patrimoniale di partenza ai sensi del Dpr 689/1974 per attivare la contabilità in partita doppia.
Le imprese in contabilità semplificata che hanno un ammontare importante di rimanenze non hanno altra scelta. Per fare un calcolo di convenienza occorre verificare i ricavi e le spese senza considerare le giacenze, che si sono registrati negli anni precedenti. Magari si scopre che il magazzino ancorché elevato è statico e quindi l’impresa procede ogni anno all’acquisto di beni destinati alla vendita; in questo caso può essere mantenuto il regime semplificato di cassa. Ma se l’imprenditore ha in previsione la cessazione dell’attività, anche con il trasferimento della azienda mediante cessione è opportuna l’opzione per il regime ordinario in quanto l’ultimo atto genererebbe un reddito o una plusvalenza molto elevati.
Si ricorda che l’opzione è vincolante per un triennio, anche se il comma 8 dell’articolo 18 “bisticcia” con l’articolo 3 del Dpr 442/1997 che richiede un vincolo solo annuale.
Se il legislatore vuole porre rimedio alla descritta situazione può farlo facilmente, inserendo la norma a suo tempo dettata per i minimi (articolo 4 del Dm 2 gennaio 2008) in base alla quale le rimanenze esistenti alla data di inizio di applicazione del regime sono deducibili fino a esaurimento del loro ammontare nei limiti dei ricavi degli esercizi successivi; in alternativa il legislatore potrebbe consentire alle imprese semplificate di riportare a nuovo la perdita del 2017 in misura non superiore all’importo delle rimanenze portate a costo nel medesimo periodo.
Invece se l’impresa minore rimane nel regime di cassa le rimanenze sono fiscalmente irrilevanti e non devono essere rilevate nell’inventario, anche perché, a stretto rigore, per questi soggetti l’inventario è un obbligo civilistico ma non fiscale. Sotto il profilo fiscale, fino al 31 dicembre 2016 anche le imprese minori dovevano valutare le rimanenze a fine esercizio e lo prevedeva il secondo comma dell’articolo 18 del Dpr 600/1973. Nella nuova stesura dell’articolo 18 tale disposizione non viene ripetuta: considerazione da cui dovrebbe derivare che, fiscalmente parlando, non dovrebbe persistere alcun obbligo all’impresa minore in tema di rilevazione delle rimanenze. Ovviamente è consigliabile mantenere comunque una traccia degli inventari di fine anno per ragioni extra fiscali come quella di predisporre un bilancio per le banche. Fiscalmente, peraltro, tenere in memoria l’inventario alla fine esercizio potrà rivelarsi utile in caso di futuro passaggio al regime di contabilità ordinaria. Tutte opportunità è da valutare, fermo restando il principio che in vigenza del regime di cassa l’inventario delle merci è fiscalmente irrilevante.

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