L’art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, per la deducibilità delle perdite su crediti, richiede che queste risultino da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato o è assoggettato a procedure estere equi