Quando la deduzione è automatica
Sono deducibili automaticamente le perdite verso debitori in procedura concorsuale, con accordi di ristrutturazione o piani attestati, e quelle su crediti di modesto importo scaduti da oltre sei mesi. Il limite è fissato a 2.500 euro, elevato a 5.000 euro per creditori con ricavi superiori a 100 milioni. L’articolo 13 del Dlgs 147/2015 stabilisce che la deduzione si considera correttamente effettuata nell’esercizio di imputazione in bilancio, anche se successivo al periodo d’imposta in cui si sono verificati gli elementi certi e precisi. Tuttavia, l’imputazione non può avvenire oltre l’esercizio in cui si è operata o si sarebbe dovuta operare la cancellazione del credito secondo i principi contabili.
Il ruolo della cancellazione contabile
L’articolo 101 del TUIR prevede che gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione del credito dal bilancio, operata in base ai principi contabili OIC o IFRS. Il documento OIC 15 stabilisce che la cancellazione avviene quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono, ad esempio per prescrizione, rinuncia, transazione con il debitore o chiusura definitiva della procedura concorsuale. La cancellazione è ammessa anche quando la titolarità dei diritti contrattuali è trasferita insieme a tutti i rischi inerenti il credito, come nel caso di cessione pro soluto.
Cessione pro soluto e transazione
Il differenziale generato da una cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi si iscrive come perdita nel conto economico, voce B14, salvo diversa indicazione contrattuale. Dal punto di vista fiscale, trattandosi di perdita su crediti, occorre utilizzare preventivamente il fondo svalutazione crediti previsto dall’articolo 106 TUIR. Per dedurre la perdita nell’esercizio 2025, le società devono formalizzare entro il 31 dicembre atti che consentano la cancellazione del credito, come cessioni pro soluto o transazioni con il debitore. Gli atti devono avere data certa per essere rilevati correttamente nel bilancio.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza
L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto in alcune pronunce che la cessione del credito o la transazione deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell’insolvenza del debitore e dall’effettuazione di attività di recupero, anche coattivo. Questa interpretazione non trova riscontro nel testo dell’articolo 101 TUIR, che si limita a richiamare gli elementi che giustificano la cancellazione contabile. La giurisprudenza di legittimità ha superato questa posizione. Le ordinanze 8445/2024 e 27096/2025 della Cassazione hanno affermato che, nel caso di transazioni e atti che consentono la cancellazione del credito, non è necessario dimostrare l’attivazione giudiziale per dichiarare l’insolvenza del debitore. La sentenza 8714/2024 ha precisato che eventuali obblighi di prova aggiuntiva si riferiscono solo ad annualità precedenti alla modifica normativa che ha reso sufficiente la cancellazione contabile per la deducibilità.
Come operare entro fine anno
Le imprese che intendono dedurre le perdite su crediti inesigibili nel 2025 devono verificare la situazione dei crediti e predisporre gli atti necessari entro il 31 dicembre. La cessione pro soluto e la transazione sono strumenti efficaci per ottenere la cancellazione contabile e la deduzione fiscale. È fondamentale che gli atti siano formalizzati con data certa e che la contabilizzazione avvenga secondo i principi OIC o IFRS. La corretta gestione di queste operazioni consente di ridurre il carico fiscale e di presentare un bilancio coerente con la situazione economica reale.
Aggiornamenti normativi e prassi recenti
Le pronunce della Cassazione del 2024 e 2025 rappresentano un punto di svolta nella disciplina delle perdite su crediti. La posizione dell’Agenzia delle Entrate, che richiedeva prove aggiuntive di insolvenza, è stata superata. Oggi la cancellazione contabile è condizione sufficiente per la deducibilità, in linea con il principio di derivazione dal bilancio. Le circolari attese per il 2026 dovranno recepire questi orientamenti e fornire chiarimenti operativi per le imprese.