L’articolo 1, comma 117, della legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione di Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) i dati della fatturazione elettronica per agevolare le procedure di pignoramento presso terzi. La novità, attesa anche dalla commissione ministeriale incaricata di analizzare le strategie per ridurre il magazzino ruoli, entrerà in vigore con l’adozione di un decreto attuativo prevista entro marzo 2026.
In base al DPR 602/1973, articoli 72-bis e seguenti, l’agente della riscossione può notificare direttamente al terzo debitore del soggetto iscritto a ruolo un ordine di pagamento, senza passare per l’autorità giudiziaria, diversamente da quanto previsto dalla procedura civile ordinaria (art. 543 c.p.c. e seguenti). L’atto di pignoramento perde efficacia se non produce effetti entro 60 giorni, come ribadito dalla Cassazione (sentenza n. 28520/2025).
Il pignoramento può riguardare somme giacenti su conti correnti, canoni di locazione o crediti commerciali. L’articolo 75-ter del DPR 602/1973 ha introdotto una procedura speciale per permettere all’agente della riscossione di accedere, tramite strumenti informatici, a informazioni utili all’azione esecutiva, ma questa norma è rimasta finora inapplicata per mancanza dei provvedimenti attuativi.
La nuova disposizione estende tale strumentazione e consente all’Agenzia delle Entrate di comunicare all’Ader l’ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dalle fatture elettroniche emesse nei confronti di un medesimo soggetto nei sei mesi precedenti, da parte del debitore iscritto a ruolo e dei suoi eventuali coobbligati.
Ciò permetterà all’agente della riscossione di individuare i clienti commerciali più ricorrenti, con cui il debitore presumibilmente intrattiene rapporti duraturi, e procedere a notificare a questi ultimi l’atto di pignoramento presso terzi per i crediti vantati.
Qualora l’Ader intenda verificare preventivamente l’effettiva esistenza del credito, può notificare al soggetto individuato una richiesta di dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell’articolo 75-bis del DPR 602/1973. In caso di mancata risposta o risposta mendace, è prevista una sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro, irrogata dall’Agenzia delle Entrate.