Polizza calamità turismo e ristorazione: obbligo entro il 31 marzo 2026 e nuove regole operative

 

Il settore del turismo e della ristorazione entra nel vivo di una delle più rilevanti novità introdotte dal legislatore negli ultimi anni in materia di gestione del rischio: l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa contro i danni da calamità naturali. La scadenza definitiva per questi comparti è fissata al 31 marzo 2026, data oltre la quale l’assenza della polizza comporterà conseguenze operative molto serie, soprattutto in relazione all’accesso a contributi e agevolazioni pubbliche.

L’obbligo deriva dalla legge 213/2023 e dal decreto interministeriale 30 gennaio 2025 n. 18, che hanno introdotto un sistema strutturato di tutela contro eventi quali terremoti, alluvioni, frane ed esondazioni. Il rinvio al 2026, previsto dal Dl 200/2025, non coinvolge tutte le imprese ma solo alcuni comparti, tra cui rientrano appunto turismo e somministrazione.

Per bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, alberghi, B&B imprenditoriali e strutture ricettive, il conto alla rovescia è iniziato: la polizza calamità turismo e ristorazione sarà obbligatoria per operare in regola e preservare l’accesso agli incentivi pubblici.

Chi è obbligato alla polizza entro il 31 marzo 2026

Il regime assicurativo introdotto dalla legge di Bilancio 2024 coinvolge tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese. La proroga al 2026, però, interessa solo alcune categorie che hanno avuto più tempo per adeguarsi in ragione della loro struttura dimensionale e delle esigenze operative.

Sono tenute a stipulare la polizza calamità turismo e ristorazione, entro il 31 marzo 2026:

Imprese della pesca e dell’acquacoltura, indipendentemente dalle dimensioni.
Micro e piccole imprese della somministrazione di alimenti e bevande, tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, locali notturni in base alla legge 287/91.
Micro e piccole imprese turistico-ricettive, come alberghi, B&B imprenditoriali, ostelli, case vacanza e stabilimenti balneari.

Nel linguaggio del legislatore, “micro e piccole imprese” sono quelle con meno di 50 lavoratori e un volume d’affari o totale di bilancio entro 10 milioni di euro. L’obbligo è posticipato solo per queste categorie, poiché le grandi e medie imprese hanno già dovuto assicurarsi rispettivamente entro marzo e ottobre 2025, mentre tutte le altre micro e piccole imprese non turistiche avevano come scadenza il 31 dicembre 2025.

Sono esclusi dall’obbligo i titolari di partita IVA non iscritti al Registro Imprese e le imprese agricole ex art. 2135 Codice civile, le quali continuano a operare secondo il Fondo mutualistico nazionale.

Quali beni devono essere assicurati: il perimetro oggettivo del decreto

L’obbligo assicurativo riguarda solo le immobilizzazioni materiali utilizzate nell’attività d’impresa, come indicate all’art. 2424 del Codice civile, voci B-II 1, 2, 3.

Le categorie di beni sono tre:

Terreni e fabbricati utilizzati direttamente nell’attività.
Impianti e macchinari, comprese le dotazioni tecniche fisse.
Attrezzature industriali o commerciali, ad esempio arredi professionali, forni, macchine da cucina, impianti termici o sistemi elettrici.

L’obbligo riguarda i beni a qualsiasi titolo detenuti. Ciò significa che, se l’attività opera in un locale in leasing o in affitto, anche tali beni devono essere inclusi nella polizza. Restano esclusi quelli già coperti da un’assicurazione analoga, anche se stipulata da un soggetto diverso dall’imprenditore che li utilizza.

Il decreto precisa inoltre che non devono essere assicurati gli immobili in costruzione, gli immobili abusivi o privi di regolari autorizzazioni edilizie. Nel caso di attività svolta in parte della propria abitazione, la copertura deve essere limitata alla porzione dedicata all’esercizio dell’impresa.

Come deve essere fatta la polizza: requisiti tecnici obbligatori

Le polizze ammesse possono essere individuali oppure collettive, quindi acquistate anche tramite associazioni di categoria o consorzi. La polizza calamità turismo e ristorazione deve necessariamente coprire i danni diretti agli immobili e agli impianti derivanti dagli eventi catastrofali elencati nel decreto interministeriale: sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane.

Il contratto deve rispettare una serie di condizioni inderogabili:

La franchigia o lo scoperto non può superare il 15% del danno.
I premi devono essere proporzionati al rischio e alla vulnerabilità strutturale del bene assicurato.
Il massimale deve rispettare soglie precise: copertura integrale per beni fino a 1 milione di euro, almeno il 70% per importi tra 1 e 30 milioni di euro, liberamente negoziabile per valori superiori.

Le compagnie assicurative devono inoltre strutturare i testi contrattuali in modo conforme alla legge 213/2023 e al Dm 18/2025. Per le polizze già esistenti, l’obbligo di adeguamento scatta dal primo rinnovo utile.

Cosa succede se l’impresa non stipula la polizza entro la scadenza

Non sono previste sanzioni immediate in denaro. Tuttavia, le conseguenze indirette sono molto più rilevanti di una semplice multa. A partire dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Dlgs 184/2025, noto come Codice degli Incentivi, che impone la regolarità assicurativa come condizione per accedere alla quasi totalità delle agevolazioni pubbliche.

Chi non stipula la polizza calamità turismo e ristorazione:

non può accedere a contributi a fondo perduto,
non può ottenere sovvenzioni,
non può ricevere garanzie statali su finanziamenti,
non può partecipare a misure agevolative con istruttoria o valutazione preventiva.

Sono esclusi dalla preclusione solo gli incentivi automatici e alcuni incentivi contributivi senza valutazione.

In parallelo, il legislatore ha previsto un obbligo a contrarre per le compagnie assicurative. Se l’assicuratore rifiuta o elude la stipula, rischia sanzioni fino a 500.000 euro.

Cosa fare subito: un percorso operativo per arrivare pronti al 31 marzo 2026

Per le imprese del turismo e della ristorazione, la scadenza del 31 marzo 2026 rappresenta un passaggio obbligato. Rimandare ancora espone a rischi non solo normativi, ma anche economici: in caso di calamità, i danni non coperti potrebbero mettere seriamente in difficoltà l’attività.

L’approccio più efficace consiste nel valutare:

il valore aggiornato dei beni materiali utilizzati,
la presenza di eventuali coperture già esistenti,
la conformità delle polizze al Dm 18/2025,
la convenienza tra polizza individuale e polizza collettiva,
la vulnerabilità dell’immobile o delle attrezzature in base a ubicazione e caratteristiche.

In questa fase, è utile predisporre una check-list interna e mappare i beni aziendali effettivamente rilevanti per l’obbligo assicurativo. Questo permette di evitare premi inutilmente elevati e di dimostrare, in caso di richiesta di agevolazioni, la piena regolarità dell’impresa.

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Tiziano Beneggi

Marzo 23, 2026

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