Le polizze key man rappresentano uno strumento assicurativo di grande rilevanza per molte imprese, specialmente quelle che si trovano a fare affidamento su figure chiave per la loro direzione e gestione. Tuttavia, la deducibilità fiscale dei premi assicurativi legati a queste polizze è da tempo oggetto di discussioni giurisprudenziali e dottrinali. Recentemente, la sentenza della Cassazione n. 24022 del 6 settembre 2024 è tornata ad affrontare la questione, fornendo chiarimenti importanti che possono influenzare le decisioni delle imprese nel sottoscrivere tali polizze.
Cosa sono le polizze key man?
Le polizze key man sono contratti assicurativi stipulati da un’azienda per tutelarsi dalla premorienza di una figura centrale per l’impresa, come un imprenditore o un top manager. L’idea alla base di queste polizze è garantire un risarcimento che possa compensare la perdita di una figura cruciale, permettendo all’azienda di affrontare eventuali difficoltà economiche derivanti dall’assenza improvvisa di tale persona.
A seconda di come la polizza è strutturata, il beneficiario del risarcimento può essere la società stessa, l’assicurato o i suoi eredi. Ed è proprio la scelta del beneficiario a giocare un ruolo determinante nella possibilità per l’impresa di dedurre i premi versati ai fini fiscali.
La deducibilità: una questione controversa
La possibilità di dedurre i premi delle polizze key man è stata oggetto di interpretazioni divergenti nel tempo. Dal punto di vista della dottrina, la deducibilità del costo del premio è stata ampiamente sostenuta, come indicato, ad esempio, nella norma di comportamento Adc del 14 gennaio 2004 n. 154 e nel parere della Fondazione studi dei consulenti del lavoro del 2010. Tuttavia, la giurisprudenza ha espresso pareri contrastanti.
In particolare, la Cassazione, con la sentenza n. 28004 del 30 dicembre 2009, aveva stabilito l’indeducibilità dei premi, basandosi su una mancanza di inerenza tra i costi dell’assicurazione e l’attività d’impresa. La mancanza di chiarezza nelle motivazioni ha però portato a un dibattito aperto sulla questione.
La recente sentenza della Cassazione n. 24022/2024
La sentenza della Cassazione n. 24022 del 6 settembre 2024 ha rinnovato il dibattito, analizzando un caso in cui le polizze key man assicuravano il presidente del consiglio di amministrazione, con beneficiari gli eredi. La Corte ha confermato che, in questa configurazione, la deducibilità dei premi non può essere accettata, poiché manca l’inerenza del costo rispetto all’attività d’impresa. Secondo la Corte, affinché la deducibilità sia ammessa, è essenziale che il beneficiario della polizza sia la società stessa e non terze parti, come gli eredi o l’assicurato.
Le motivazioni della sentenza richiamano quanto già stabilito in precedenti sentenze, in particolare la n. 19204 del 2 agosto 2017 e la citata n. 28004/2009, che ribadiscono la necessità che il costo sia direttamente collegato alla produzione del reddito aziendale per essere deducibile.
Quando è possibile dedurre i premi delle polizze key man?
Alla luce delle recenti sentenze, appare chiaro che la deducibilità dei premi delle polizze key man è subordinata a due condizioni fondamentali:
- Il beneficiario deve essere la società: Se la società è il soggetto che riceverà il risarcimento in caso di premorienza della figura chiave, il costo del premio può essere considerato inerente all’attività d’impresa.
- La polizza deve tutelare l’attività aziendale: La polizza deve essere finalizzata a compensare la società per la perdita di una figura centrale per il suo funzionamento, e non deve essere legata a forme di risparmio o investimento che non riguardano l’alea della morte.
Questi criteri confermano la necessità di una strutturazione chiara delle polizze key man per garantire l’accesso alla deducibilità dei premi. Per le imprese, è essenziale verificare con attenzione le condizioni della polizza e la designazione del beneficiario, onde evitare problematiche fiscali in fase di controllo o contenzioso.
Opportunità per le imprese
Nonostante la complessità del tema, le polizze key man rimangono uno strumento utile per le imprese, soprattutto quelle che dipendono fortemente da figure chiave per la loro gestione. Per le aziende, il corretto utilizzo di queste polizze può rappresentare un’importante protezione contro eventi imprevisti, garantendo una stabilità economica in caso di eventi luttuosi che colpiscano i dirigenti o i titolari.
Inoltre, con una pianificazione fiscale adeguata, è possibile strutturare polizze key man in modo tale da rispettare i criteri di deducibilità stabiliti dalla giurisprudenza, assicurando così sia la protezione aziendale che il risparmio fiscale.